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Interpello Ambientale 23.02.2022 - Consegna dei registri carico e scarico discariche

Interpello Ambientale 23 02 2022

Interpello Ambientale 23.02.2022 - Consegna dei registri carico e scarico relativi alle discariche

ID 15215 | 25.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale

Sezione Economia Circolare

Nota n. 22521 del 23 Febbraio 2022 - Consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190,  comma 10 del D.Lgs. 152/2006

In allegato:

- Quesito
- Nota di trasmissione
- Riscontro

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 - Nota n. 22521 del 23 Febbraio 2022 - Consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190,  comma 10 del D.Lgs. 152/2006

QUESITO

Con istanza di interpello sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

1) parere sull’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010;
2) modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito di seguito si riportano le disposizioni in materia:

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - articolo 190;
D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” – articolo 68.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

Preliminarmente appare opportuno precisare che il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al d.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo. Del resto la ratio della norma è intesa a garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana anche nell’ipotesi di un potenziale utilizzo dell’area interessata dall’impianto a seguito del risanamento ambientale o delle eventuali operazioni di bonifica, previste dalla normativa di settore.

Infatti, la disposizione contenuta nell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, afferente l’indicazione del tempo indeterminato per la tenuta del registro di carico e scarico da parte del gestore della discarica, è necessaria in quanto finalizzata a garantire una corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, dal produttore al trasportatore e ai destinatari addetti allo smaltimento. A tal fine la norma prevede un flusso di gestione documentale che tenga traccia di tutte le informazioni a garanzia della correttezza del procedimento in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti, al percorso di trasporto, all’identificazione degli attori del processo.

In tale contesto, è evidente come l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione è tenuta a conservare la documentazione (registri di carico e scarico) consegnata dal gestore, per un tempo sufficiente a garantire l’accessibilità all’informazione ambientale nel caso di necessità di un qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta.

È opportuno, tuttavia, considerare che, nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’autorità competente, gli stessi costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto si rinvia a tali disposizioni comprendenti, tra l’altro all’articolo 68, l’adozione da parte di ogni amministrazione di un proprio piano di conservazione, integrato con il sistema di classificazione degli atti, quale strumento tecnico in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

 Fonte: MITE

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