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Interpello ambientale 14.01.2022 - Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp)

Interpello ambientale 14 01 2022   Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate  Misp

Interpello ambientale 14.01.2022 - Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp)

ID 15705 | 09.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale

Nota del ministero della Transizione ecologica 14 gennaio 2022, n. 3866

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp)

Istante: Provincia di Verona.

La Provincia di Verona, per tramite dell’interpello in oggetto, acquisito agli atti del Ministero in data 13 novembre 2021 al prot. 130080, ha premesso che, dalla lettura dell’art. 240 comma 1 lett. o) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si evince che:

1) La MISP può essere selezionata, all’esito di un accurato processo valutativo delle diverse opzioni applicabili, emerga che le tecniche di bonifica risulterebbero meno efficaci, ovvero non compatibili con le attività produttive in esercizio sul sito.

2) Deve garantire l’isolamento delle matrici ambientali contaminate dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo, vale a dire conclusivo e persistente nel tempo, e idoneo a garantire in via definitiva un elevato livello di sicurezza. L’integrità e l’efficacia degli apprestamenti posti in essere secondo i suddetti criteri devono essere verificate sia nella fase esecutiva che in quella post-operam, tramite piani di monitoraggio e controllo, individuando per il sito gli usi compatibili con le opere realizzate e prescrivendo, all’occorrenza, limitazioni d’uso.

Rispetto ai principi sopra elencati, la Provincia di Verona opina come la norma di cui all’art. 240 comma 1 lett. o) TUA sarebbe chiara nel definire la MISP come un intervento di confinamento, da utilizzare quale opzione residuale, allorquando non sia possibile effettuare interventi di bonifica.

Tanto premesso, la Provincia riferisce come siano sorte difficoltà nel procedere all’analisi comparativa tra le diverse tecniche disponibili, con particolare riferimento alla fattibilità economica delle varie opzioni possibili, non poggiando tale analisi su parametri oggettivi e non essendo evidentemente possibile ottenere informazioni certe in merito alle disponibilità economiche dei soggetti privati obbligati.

Ad ogni buon conto, una volta ritenuta ammissibile la MISP, la verifica di conformità del progetto ai canoni normativi incontra notevoli criticità, atteso che ci si trova ad esaminare progetti che divergono nelle proposte tecniche dei sistemi di isolamento delle matrici ambientali.

E’ dunque fondamentale, illustra ancora la Provincia di Verona, addivenire alla corretta interpretazione da assegnare in concreto al concetto di “isolamento” delle matrici ambientali contaminate rispetto alle matrici limitrofe, ed, in particolare, se tale circostanza possa ritenersi integrata allorquando il progetto di MISP preveda l’interruzione dei percorsi di esposizione ambientale e/o sanitaria attivi individuati nell’analisi di rischio sito-specifica ed associati ad un rischio non accettabile, in modo da impedire la migrazione dei contaminanti all’esterno, ma senza tuttavia addivenire al completo confinamento su tutti i lati della matrice compromessa.

Ulteriore problematica connessa all’esame dei progetti di MISP è anche quella del principio di definitività delle opere, stante che sovente si è al cospetto di progetti che prevedono, di contro, la futura manomissione, totale o parziale, delle opere di MISP realizzate.

Ciò, peraltro, anche sulla base della considerazione che l’effettuazione di tali interventi potrebbe andare ad impingere sull’analisi di rischio, che si basa, come noto, sul principio secondo cui è necessaria la sua revisione in tutti i casi in cui vi sia una variazione nelle valutazioni effettuate in occasione dell’espletamento della procedura.

Alla luce di quanto precede, la Provincia di Verona, in sede di interpello, ha formulato i seguenti quesiti:

1) Quali possano essere i riferimenti tecnici ed oggettivi per la valutazione della non sostenibilità economica delle possibili tecnologie di bonifica applicabili, che dovrebbero essere privilegiate rispetto alla MISP;
2) Se i progetti di MISP possano essere approvati ed attuati anche laddove prevedano unicamente l’interruzione dei percorsi di esposizione attivi individuati a seguito della caratterizzazione e/o dell’analisi di rischio sito-specifica ed associati a rischio non accettabile, in modo da impedire la migrazione all’esterno dei contaminanti, oppure sia necessario addivenire al completo marginamento del sito, su tutti i lati della matrice compromessa;
3) Se gli interventi di interruzione dei soli percorsi di esposizione, se non qualificabili come MISP, possano essere inquadrati a livello amministrativo e in quale tipologia del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
4) La compatibilità di una MISP con la previsione di futuri interventi di diversa natura, atti a manomettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, le opere realizzate.

Letti i quesiti, può replicarsi nei termini che seguono.

In premessa, deve osservarsi che la MISP:

1) può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l’analisi costi-benefici non può essere parametrata sulla base delle disponibilità economiche del soggetto obbligato, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata;

2) deve garantire l’isolamento (letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale che verticale) della/e matrice/i ambientale/i contaminata/e (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo (quindi non temporaneo/provvisorio ma conclusivo e persistente nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza (in altri termini la massima protezione) per le persone e per l’ambiente.

L’integrità e l’efficacia degli apprestamenti posti in essere secondo i suddetti criteri devono essere verificate sia in fase esecutiva che di post-operam tramite piani di monitoraggio e controllo e devono essere scelti per il sito utilizzi compatibili con le opere realizzate, prescrivendo all’occorrenza limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Rispetto ai principi sopra elencati, appare evidente, come ha osservato Codesta Provincia, come il Legislatore abbia assegnato alla MISP, che si configura come un intervento di mero confinamento della contaminazione, un ruolo di “extrema ratio”, cui è possibile ricorrere solo una volta verificata la concreta impossibilità, in base ai criteri poc’anzi richiamati, di optare per interventi di bonifica, che portano al reale ed effettivo risanamento dell’area contaminata.

Al contempo, va osservato che ulteriori indicazioni sulla MISP si rinvengono all’Allegato 3 al succitato Titolo V, cui si rimanda per brevità. Vi è da dire che questa Amministrazione non può che confermare la validità dell’approccio sovra descritto, stante che non vi è dubbio che il principio di definitività delle opere, correttamente richiamato, e sottolineato anche dal legislatore delegato, non possa che assumere carattere cogente.

3) In questo senso, non può che concordarsi come, per addivenire all’“isolamento” delle matrici contaminate, non solo occorra che il progetto di MISP preveda l’interruzione dei soli percorsi di esposizione attivi individuati nell’analisi di rischio sito-specifica ed associati a rischio non accettabile, in modo da impedire la migrazione dei contaminanti all’esterno dell’area oggetto d’intervento, ma che sia previsto il completo marginamento su tutti i lati della matrice compromessa, con la precisazione che tale isolamento può anche essere costituito da elementi naturali.

Sotto concorrente profilo, si conferma integralmente l’assunto secondo cui l’analisi di rischio debba essere eseguita rispetto alla situazione attuale, restando tuttavia necessario prevedere una valutazione di rischio integrativa in caso di mutamento della destinazione e/o di utilizzo del sito.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve rappresentarsi che i progetti di MISP che si basino su valutazioni di non trasportabilità della contaminazione o di altra natura, e che prevedano una separazione tra matrici incompleta, non idonea a garantire l’isolamento effettivo della/e matrice/i interessata/e, da attuarsi in aree ad accesso indiscriminato e destinate ad utilizzi diversificati, comprese attività ricreative e lavorative, non possano ritenersi ammissibili.

Se del caso, la mera interruzione dei percorsi, in mancanza di isolamento definitivo potrebbe essere ricondotta alla messa in sicurezza operativa, ma solo nell’ipotesi in cui gli interventi siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 240 comma 1 lett. n) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Analoghe conclusioni devono essere rassegnate in merito ad interventi di isolamento che non rivestano il carattere di definitività e/o che non garantiscano un elevato livello di sicurezza.

L’applicazione concreta delle norme di cui al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dei principi che ne conseguono è rimessa all’Amministrazione competente, chiamata a svolgere valutazioni, anche di natura tecnica, che possono condurre ad esiti differenti alla luce delle specificità che caratterizzano le fattispecie di volta in volta esaminate.

4) Da ultimo, in caso di manomissione anche parziale degli interventi di MISP realizzati, come correttamente osservato anche dalla Provincia interpellante, è necessario provvedere ad una nuova valutazione del rischio, finalizzata a verificare se vi sia necessità di effettuare ulteriori opere, alternativamente di MISP o bonifica.

La presente, per i profili di competenza della Direzione per il Risanamento Ambientale e fermi restando gli eventuali, ulteriori avvisi delle altre Direzioni per i rispettivi profili di competenza.

Ad ogni buon conto, si specifica che lo strumento dell’interpello ambientale ha una valenza di carattere generale che non risponde alla specificità dei casi rappresentati dall’istante. Le considerazioni sopra riportate sono quindi da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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