Interpello ambientale 08.02.2022 - Attribuzione Codice CER (PFU) "ciabattato"
ID 15748 | 14.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è stata richiesta un’interpretazione sulla corretta attribuzione del codice del rifiuto prodotto da una prima lavorazione degli PFU, comunemente denominato “ciabattato”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Allegato D del contiene l’elenco dei codici dei rifiuti
Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA), approvate ai sensi dell’art. 184, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 47 del 9 agosto 2021 - Attribuzione dei codici dei rifiuti effettuata dal produttore dei rifiuti D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Art. 183, comma 1, lettera f) che definisce "produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” EN 14243-1:2019 - La norma di standardizzazione europea, redatta dal Comitato Tecnico CEN/TC 366, individua i materiali di diverse classi dimensionali provenienti dalla frantumazione dello pneumatico, tra cui il ciabattato.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
Coerentemente con la definizione di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il soggetto che, nell’ effettuare operazioni di trattamento, modifica la natura o la composizione dei rifiuti è tenuto ad assegnare il pertinente codice a sei cifre dell’elenco europeo dei rifiuti.
L’attribuzione di tale codice è effettuata attraverso la procedura di cui alla decisione 2000/532/CE, riportata nel paragrafo 1.2.2 delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA.
L’approccio metodologico di classificazione dei rifiuti previsto dalla citata decisione 2000/532/CE, si basa sull’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine, per altre tipologie. Segnatamente, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).
Pertanto, il rifiuto non sottoposto ad operazioni di trattamento, ma di solo stoccaggio, manterrà la sua classificazione originale, viceversa, sarà indentificato consultando il capitolo 19 dell’elenco europeo dei rifiuti.
Nel caso di specie, il ciabattato è prodotto da un processo di recupero che avviene attraverso la frantumazione degli pneumatici e l’estrazione dell’acciaio in essi contenuto, da cui si ottiene una miscela di materiali di pezzatura variabile. In particolare, il ciabattato rientra nella voce “shreds” (ciabatte) della norma EN 14243-1:2019, dimensioni tipicamente comprese tra i 20 e i 400 mm, e si differenzia dai materiali con pezzatura elevata (dimensioni tipicamente superiori ai 300 mm), indicati alla voce “cuts” (taglio primario) della stessa norma EN. Considerate le dimensioni del materiale detto “chips” (cippato), tipicamente superiori ai 300 mm, indicate nella suddetta norma EN, una quota di cippato rientra nella classe dimensionale del ciabattato e, pertanto, quest’ultimo può essere considerato come una miscela eterogenea di materiali più grossolani e di materiali più fini.
Sebbene la frantumazione non comporti una sostanziale variazione della composizione complessiva degli pneumatici fuori uso di origine, il ciabattato che ne deriva per effetto del trattamento, ha caratteristiche fisiche diverse rispetto agli PFU stoccati in cumulo, almeno in termini di forma e di pezzatura dimensionale, che ne determinano, ad esempio, un differente comportamento al dilavamento e alla propagazione della combustione e, dunque, differenti modalità gestionali ed operative. In generale, infatti, i cumuli di PFU presentano spazi interni e percorsi dove l’aria circolante può facilitare la diffusione delle fiamme.
Alla luce di quanto esposto, il codice appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 19 12 04, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, altresì il codice 16 01 03 è attribuito esclusivamente all’intero pneumatico fuori uso.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MITE
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