Legge 9 marzo 2022 n. 23
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
(GU n.69 del 23.03.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2022
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall’articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
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Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità nazionale
Art. 4. Autorità locali
Art. 5. Tavolo tecnico per la produzione biologica
Art. 6. Istituzione di un marchio biologico italiano
Art. 7. Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici
Art. 8. Piano nazionale delle sementi biologiche
Art. 9. Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
Art. 10. Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica
Art. 11. Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica
Art. 12. Formazione professionale
Art. 13. Distretti biologici
Art. 14. Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica
Art. 15. Accordi quadro
Art. 16. Intese di filiera per i prodotti biologici
Art. 17. Organizzazioni dei produttori biologici
Art. 18. Sementi biologiche
Art. 19. Delega al Governo per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica
Art. 20. Abrogazioni
Art. 21. Norma di salvaguardia
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