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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326

Migliori tecniche disponibili BAT grandi impianti di combustione

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 | BAT Grandi impianti di combustione

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione

GU L 469/1 del 30.12.2021

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti devono fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nella decisione relativa alle conclusioni sulle BAT.
(2) Il forum istituito con decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali, e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, ha trasmesso alla Commissione in data 20 ottobre 2016 il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i grandi impianti di combustione. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Gli elementi fondamentali del documento di riferimento sulle BAT sono stati approvati con decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione come conclusioni sulle BAT.
(4) Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17 («la sentenza nella causa T-699/17») il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(5) Nella sentenza nella causa T-699/17 il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44 nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la decisione di esecuzione in parola contribuisce.
(6) Di conseguenza il Tribunale ha disposto che gli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 siano mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella causa T-699/17, di un nuovo atto diretto a sostituirla e adottato secondo le regole della maggioranza qualificata previste all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 allegato ai trattati.
(7) Il 2 aprile 2021 la Commissione ha impugnato la sentenza nella causa T-699/17 (causa C-207/21P). Poiché l’impugnazione non ha effetto sospensivo, è necessario adottare una nuova decisione di esecuzione al fine di ottemperare alla sentenza nella causa T-699/17 e garantire la piena ed effettiva attuazione della direttiva 2010/75/UE nel periodo precedente la pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-207/21P. La nuova decisione deve essere adottata previo parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, emesso secondo le regole della maggioranza qualificata previste all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 allegato ai trattati.
(8) Avendo la sentenza nella causa T-699/17 mantenuto gli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442, è necessario garantire continuità giuridica tra quest’ultima e la presente decisione. In particolare le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442, che sono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT, dovrebbero essere riadottate senza modifiche. Mantenere gli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 implica anche che, nella definizione di impianto nuovo che figura nelle conclusioni sulle BAT, il riferimento alla «pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT» debba intendersi come riferimento alla data di pubblicazione della decisione, vale a dire il 17 agosto 2017.
(9) A fini di certezza del diritto occorre stabilire norme sull’applicabilità della presente decisione nel caso in cui la Corte di giustizia decidesse di annullare la sentenza nella causa T-699/17.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione riportate in allegato.

Articolo 2

Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 resti valida, la presente decisione cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.

________

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT - BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
- 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione;
- 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t all’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.
I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:
- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba);
- la biomassa (quale definita all’articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE);
- i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio);
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi);
- combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell’industria chimica e della siderurgia);
- i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all’articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:
- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW;
- gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell’autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato;
- la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano;
- la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas;
- le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione;
- la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo;
- la combustione negli impianti di post combustione;
- la combustione in torcia;
- la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone;
- la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas;
- lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in:
- impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE;
- impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi;
- impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all’articolo 3, punto 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE; già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (CWW);
- serie dei BREF sulle sostanze chimiche (LVOC ecc.);
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects - ECM);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage - EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency - ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems - ICS);
- produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production - IS);
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring - ROM);
- produzione di pasta per carta, carta e cartone (Production of Pulp, Paper and Board - PP);
- raffinazione di petrolio e di gas (Refining of Mineral Oil and Gas - REF);
- incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration - WI);
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatments - WT).

[...] Segue in allegato

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