Trasporto

Regolamento delegato (UE) 2024/2220

Regolamento delegato (UE) 2024/2220

ID 22650 | 02.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli pesanti a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II

GU L 2024/2220 del 2.10.2024

Entrata in vigore: 22.10.2024

Applicazione a decorrere dal 7 gennaio 2026

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Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M2, M3, N2 e N3, come definite all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2 Requisiti tecnici applicabili

1. Il registratore di dati di evento di un veicolo deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui:

a) al regolamento ONU n. 169; e

b) agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

2. L’omologazione di un registratore di dati di evento come entità tecnica è subordinata al rispetto da parte di tale entità tecnica dei requisiti di cui ai punti 5.3 (comma introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 169.

3. Se sul veicolo a motore è installato un registratore di dati di evento omologato come entità tecnica, il veicolo e il suo registratore di dati di evento rispettano i requisiti tecnici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per quanto riguarda il punto 5 del regolamento ONU n. 169, essi rispettano i requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 di tale regolamento.

Articolo 3 Sicurezza dei dati

1. La conformità ai pertinenti requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155, della serie originale o di qualsiasi serie di modifiche successiva, garantisce la protezione da manipolazioni dei dati relativi agli incidenti che il registratore di dati di evento registra e memorizza.

2. Gli aggiornamenti software effettuati sul registratore di dati di evento sono protetti in modo da impedirne ragionevolmente la compromissione e da impedire ragionevolmente aggiornamenti non validi.

Articolo 4 Recupero dei dati

1. I dati relativi agli incidenti registrati dai registratori di dati di evento sono resi disponibili per essere recuperati attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858. Se dopo una collisione la porta seriale non funziona più, i dati devono poter essere recuperati mediante un collegamento diretto al registratore di dati di evento.

2. Il costruttore del veicolo fornisce all’autorità di omologazione e, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi costruttore o riparatore interessato di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova informazioni sulle modalità di accesso, recupero e interpretazione dei dati di evento.

3. I veicoli e i loro registratori di dati di evento sono progettati in modo tale da consentire a uno strumento di recupero dei dati di produrre segnalazioni di eventi contenenti i seguenti elementi di dati:

a) ciascuno degli elementi di dati obbligatori, come prescritto dal regolamento ONU n. 169;

b) tipo, variante e versione precisi del veicolo (compresi i sistemi installati di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti) del veicolo che ospita il registratore di dati di evento.

Il costruttore dimostra che i dati di cui alla lettera b) sono disponibili dopo un impatto di cui al punto 5.4.1 del regolamento ONU n. 169.

4. I dati registrati dal registratore di dati di evento non devono essere disponibili se per il recupero sono utilizzate interfacce accessibili senza la necessità di sbloccare le porte del veicolo o di utilizzare strumenti, o interfacce del veicolo per connessioni senza fili.

5. I dati del registratore di dati di evento resi disponibili a norma del paragrafo 1:

a) sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico;

b) non includono né sono resi disponibili insieme ad alcuna informazione che consenta di collegare tali dati a una persona fisica.

Articolo 5 Disposizioni relative ai controlli tecnici

Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, è possibile verificare le seguenti caratteristiche del registratore di dati di evento:

1) il suo corretto stato operativo, mediante osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all’attivazione dell’interruttore generale del veicolo e all’eventuale controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l’area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;

2) la sua corretta funzionalità e l’integrità del software, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica del veicolo come previsto all’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se i dati necessari sono resi disponibili. I costruttori si accertano di rendere disponibili le informazioni tecniche per l’uso dell’interfaccia elettronica del veicolo in conformità all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione.

Articolo 6 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 7 Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 gennaio 2026.

...

ALLEGATO

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Nell’allegato II, parte E, la riga relativa al requisito E5 è sostituita dalla seguente:

Oggetto

Atti normativi

Ulteriori disposizioni tecniche specifiche

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Componente

«E5 Registratore di dati di evento

Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione (*1)

Regolamento ONU n. 160

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

B

 

Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione (*2)

Regolamento ONU n. 169

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

D

 

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II 

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli pesanti a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II

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