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Omologazione e approvazione Autovelox - Altri / Note

Omologazione e approvazione Autovelox   Altri   Note

Omologazione e approvazione dispositivi Autovelox - Altri / Note Aprile 2024

ID 21733 | 25.04.2024 / Documento completo allegato

La questione dell’omologazione o approvazione dei dispositivi di controllo della velocità (autovelox, telelaser, tutor, altri) per il loro corretto utilizzo, risale nel tempo e periodicamente torna in evidenza, per lo più a seguito di sentenze/ordinanze di merito.

Per tali dispositivi e apparecchi, l’art. 45 c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini.

Inoltre su tale distinzione va letto l’Art. 142. c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS che riporta: “l’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (solo omologate / ndr).”

Altresì, il D.M. n. 282/17 all'Art. 1 riporta che "Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato".

In opposto la Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020 relativamente ad “omologazione o approvazione”, ha specificato che c’è equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione (vedi a seguire).

La recente Ordinanza Corte di Cassazione n. 10505 del 19 aprile 2024 ha specificato invece che le “omologazione o approvazione” sono procedure diverse.

Non sono mai specificate norme per la omologazione, l’art. 1 del D.M. n. 282/17 prevede  “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione…procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”.

Omologazione e approvazione Autovelox   Altri   Note   Fig  1

Fig. 1 - Effettiva relazione / differenza / procedure tra omologazione e approvazione

Un dispositivo di controllo della velocità è in generale soggetto a:

Omologazione e approvazione Autovelox   Altri   Note   Fig 2

Fig. 2 - Obblighi e regimi tecnico-amministrativi per l’immissione sul mercato / utilizzo dispositivi di controllo della velocità

(1) Tali dispositivi sono soggetti a marcatura CE secondo le Direttive (se nel campo di applicazione):

- Direttiva 2014/35/UE (BT)
- Direttiva 2014/30/UE (EMC)

L’omologazione e l’approvazione sono procedure distinte, è possibile così distinguerle:

1. OMOLOGAZIONE: La procedura di omologazione consente la riproduzione in serie del prototipo omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale (prevede la conformità alle relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema. (1)

L'omologazione ministeriale rappresenta l’unico atto ministeriale e procedurale attraverso il quale il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo attraverso il superamento delle prove un laboratorio ministeriale. E' previsto quindi l'emanazione di con apposito Decreto Ministeriale di omologazione, nel quale è riportato il termine di validità.

2. APPROVAZIONE: La procedura di approvazione (del prototipo) è prevista quando trattasi di elementi che non necessitano di specifiche caratteristiche o particolari prescrizioni (2)

L'approvazione è prevista quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (Art. 192 c. 3)

Vedi esempio di Decreto di approvazione Autovelox (sono emanati Decreti di approvazione e non omologazione).

...segue in allegato

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