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Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”

Linee guida sui Trasporti in condizioni di eccezionalit

Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità” / Prorogate al 30.03.2025

ID 17217 | Update news 05.12.2023 / In allegato Linee guida

Il 29 luglio 2022, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di adozione delle Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha apportato importanti modifiche all’art. 10 “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), nel seguito CdS.

In particolare, le Linee guida definiscono, tra l’altro, le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Illustrano le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto per massa fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa.

Oltre ad offrire una sintesi del quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le Linee guida descrivono i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione.

Inoltre, propongono un protocollo di verifica per massa che prevede, tra l’altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale, la valutazione delle pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, le modalità di verifica della compatibilità con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte.
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Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha apportato importanti modifiche all’art. 10 “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), nel seguito CdS.

L’art. 7-bis del D.L. ha modificato il c. 2, lettera b), dell’art. 10 del CdS che regolamenta il trasporto in condizioni di eccezionalità (in eccesso rispetto ai limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del CdS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali.

Il trasporto di tali cose può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, in particolare, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità.

In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a:

- 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi;
- 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi;
- 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi;
- 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.

Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro il 30 aprile 2022 (prorogato al 31 Luglio 2022 dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 (GU n.164 del 15.07.2022) / ndr), con il quale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione e sono definite le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto.

In particolare, le linee guida definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti);
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al c. 2, lett. b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente proprietario o concessionario (per le autostrade e le strade statali) e le regioni (per la rimanente rete viaria), sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

Il citato art. 7-bis, al c. 2, ha previsto la possibilità di rilascio dell’autorizzazione per trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021, precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, fino al 30 aprile 2022 (prorogato al 31 Luglio 2022 dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 (GU n.164 del 15.07.2022) / ndr); oltre tale termine il suddetto rilascio è possibile solo ove le linee guida fossero adottate.

In attuazione del mandato dell’art. 7-bis sono state redatte le presenti Linee guida che si compongono, oltre che della premessa, dei capitoli di seguito indicati.

Il capitolo 2 offre una sintesi dell’articolato quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che in quello regionale; in particolare sono richiamati i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali ai sensi dell’art. 10, c. 6 del CdS (ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e regioni per la rimanente rete viaria) e del gestore della strada, identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario, al quale sono demandati i compiti richiamati dall’art. 14 del CdS.

Il capitolo 3 propone un protocollo di verifica per i trasporti eccezionali per massa che si compone di:

- conoscenza della sovrastruttura stradale ai fini dell’accertamento preventivo della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità (par. 3.1.1)
- illustrazione del metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali (par. 3.1.2)
- modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte (par. 3.2)
- monitoraggio e controllo delle sovrastrutture e dei manufatti interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità (par. 3.3)

Le Linee guida propongono modalità di verifica per la transitabilità dei veicoli e dei trasporti eccezionali di carattere generale, avuto riguardo anche a quanto previsto dalla lettera b) del c.10-bis dell’art.10 del CdS, come introdotto dal già citato art.7-bis del d.l.146/2021, relativo ai trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla lettera b), seppure il paragrafo 3.2 sia incentrato sugli schemi di carico riferibili al trasporto eccezionale per massa fino a 108t con 8 assi, di cui al c. 2 dell’art. 10 del CdS.

Ai sensi dell’art. 7-bis del medesimo Decreto-legge, dopo il 30 aprile 2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto di adozione delle presenti linee guida, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita', puo' essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38t se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48t se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86t se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

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Indice

INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA E SCOPO DELLA LINEA GUIDA

2. ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

2.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
2.1.1 Breve panoramica
2.1.2 Sintesi delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità
2.2 DISPOSIZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

3. PROTOCOLLO DI VERIFICA PER CARICHI ECCEZIONALI PER MASSA

3.1 MODALITA DI VERIFICA DELLA COMPATI8ILITA DEL TRASPORTO ECCEZIONALE CON LA CONSERVAZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI
3.1.1 Conoscenza della sovrastruttura stradale
3.1.2 Illustrazione del metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali
3.2 MODALITA' DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA DEL TRASPORTO ECCEZIONALE CON LA STABILITA' DEI MANUFATTI E DELLE OPERE D'ARTE
Modelli di traffico
Definizione dei modelli di carico del singolo mezzo eccezionale
Definizione dei modelli di carico da traffico
Traffico sospeso, velocità massima di transito pari a 35kmh e limitazione sulla zona trasversale di transito Fattori parziali di sicurezza dei carichi permanenti
Fattori parziali di sicurezza delle azioni variabili
Fattori parziali di sicurezza relativi alle caratteristiche dei materiali

3.3 IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE SOVRASTRUTTURE DEI MANUFATTI E DELLE OPERE D1ARTE INTERESSATI DAL TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'
Sovrastrutture Stradali
Manufatti e opere d'arte
...

Fonte: MIMS

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