Decreto MIMS 30 giugno 2022 / Buono patente autotrasporto
Decreto MIMS 30 giugno 2022 Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto.
(GU n.244 del 18.10.2022)
_______
Art. 1. Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto», di seguito denominato «Buono», di cui al «Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto», di seguito «Programma», istituito dall’art. 1, comma 5 -bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
3. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1306 - piano gestionale 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le risorse sono altresì destinate alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio in oggetto come specificato all’art. 11, comma 2.
Art. 2. Gestione del programma
1. Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata «Buono patenti», accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento delle autoscuole accreditate.
Art. 3. Beneficiari del programma
1. Ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, e che intendano conseguire uno dei titoli di cui all’art. 4, comma 2.
[...]
Collegati