Trasporto

Decreto Dirigenziale MIT n. 354 del 11.08.2022

Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

Decreto Dirigenziale MIT n. 354 del 11.08.2022 / Omologazione Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

Decreto recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso

Decreto 10 agosto 2022 (GU n. 204 del 01.09.2022)

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Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai fini dell’omologazione di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell’art. 72 del Codice della strada, disciplina le relative procedure, le modalità di prova e le caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli artt. 230 e 231 del Regolamento.

2. Tale dispositivo, se è realizzato con pellicola retroriflettente, deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2 dell’art.230 del Regolamento di esecuzione; se è realizzato con diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art.230, può essere ad una faccia.
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Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:

a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, e' fermo;
d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.

2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.[/box-note]

Titolo III appendice VI

fig  III 2 a

fig III 2 b
fig  III 2 c

fig  III 2 d
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segue in allegato

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