Trasporto

Circolare prot. n. 24990 del 02 Agosto 2022 - Piattaforma CQC

Circolare prot  n  24990 del 02 Agosto 2022   Piattaforma CQC

Circolare prot. n. 24990 del 02 Agosto 2022 - Piattaforma CQC

ID 17316 | 10.08.2022 / In allegato circolare e template

Circolare prot. n. 24990 del 02 Agosto 2022: Attività preliminari alla messa in esercizio della Piattaforma CQC di cui all’articolo 13 del DM 30.7.2021 - Richiesta redazione template

Come è noto, ai sensi dell’art. 13 del DM 30 luglio 2021, recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (GU n. 221 del 15/09/2021), presso il CED di questa Direzione Generale deve essere realizzato apposito applicativo per la gestione delle comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di qualificazione del conducente (di seguito “Piattaforma CQC”).

Inoltre, ai fini di quello che qui rileva, lo stesso decreto dispone che:

- i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art. 1, possono essere svolti da enti di formazione funzionalmente collegati ad:

1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2 (cfr. art. 2, co. 1, lett. c);

- possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità (cfr. art. 2, co. 3);

- l'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica (di seguito “C.I.A.”), può richiedere il nulla osta all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di quest'ultimo attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso (cfr. art. 5, co. 4).

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In allegato:

- Testo Circolare prot. n. 24990 del 02 Agosto 2022 - Piattaforma CQC
- Allegato 1 alla circolare prot. n. 24990 del 02/08/2022 Template CIA
- Allegato 2 alla circolare prot. n. 24990 del 02/08/2022 Template ENTE
- Allegato 3 alla circolare prot. n. 24990 del 02/08/2022 Template TPP

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Decreto 30 luglio 2021 

 Art. 13 Applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze

1. Presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, è realizzato apposito applicativo per la gestione delle comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di qualificazione del conducente.

2. In particolare, l'applicativo contiene una sezione dedicata:
a) ai registri di iscrizione e frequenza di cui agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 1;
b) alle comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e 18, commi 2, 3, 4 e 8;
c) alla rilevazione delle presenze, attraverso connessione con il sistema di rilevamento biometrico presente presso la sede del soggetto erogatore del corso e delle assenze, di cui agli articoli 12, commi 8, 12 e 13 e 18, commi 6 e 7;
d) alla generazione dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 12, comma 15;
e) alla generazione di un archivio per gestire le informazioni relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17, nonchè alla generazione dell'attestato di fine corso di formazione periodica, di cui all'art. 19, comma 1;
f) ai nulla osta di cui all'art. 5 ed alle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7;
g) ai provvedimenti sanzionatori irrogati a sensi dell'art. 21.

3. Con decreto dirigenziale sono rese note la data a decorrere dalla quale sono operative le funzionalità di cui al comma 2, che possono essere attivate anche in più fasi.

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