Trasporto

Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022

Circolare prot. 20911 del 27 giugno 2022 / Documento provvisorio di guida CQC temporaneamente sostitutivo CQC

Rinnovo delle qualificazioni CQC – documento provvisorio di guida ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale.

Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022. Come precisato da ultimo con circolare di questa Direzione Generale prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021, infra paragrafo 2, ed ai fini di quel che qui rileva, rientrano nel campo di applicazione della su citata normativa, e dunque sono validi fino alla predetta data del 29 giugno 2022:

- i documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia per la circolazione sul suolo nazionale (di seguito “CQC” sia per intendere patente CQC che CQC card);
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE,

in entrambi i casi aventi scadenza originaria ricompresa nell’intervallo 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Tanto premesso, è stata segnalata a questa Direzione Generale una concentrazione, negli ultimi tempi, di un notevole numero di istanze di emissione di CQC rinnovate nella validità, determinata dal ricorrere alternativamente di una delle seguenti circostanze:

- numerosi conducenti, in ragione della predetta proroga di validità del titolo abilitativo in parola, hanno frequentato solo da ultimo il prescritto corso di formazione periodica;
- numerosi altri, pur avendolo frequentato per tempo, hanno inteso massimizzare il “vantaggio” derivante dalla proroga di validità dell’attestato di fine corso di formazione periodica.

In conseguenza di ciò si è dunque determinato un anomalo incremento del carico di lavoro che compete agli UMC per elaborare le istanze presentate e favorire l’emissione del duplicato della CQC per rinnovo di validità, tale che non appare realisticamente possibile che lo stesso sia evaso interamente entro la data del 29 giugno p.v..

Pertanto, tenuto conto della necessità per i conducenti professionali di svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica, nelle more del rilascio del predetto duplicato si rende necessario prevedere la possibilità di consentire agli stessi di condurre i veicoli alla cui guida la CQC posseduta li abilita, con un “documento provvisorio di guida”, valido solo per la circolazione sul territorio nazionale, redatto ed emesso in conformità alle seguenti istruzioni. Tale documento, conforme all’allegato 1, è emesso dal soggetto operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza automobilistica) che ha presentato l’istanza di rinnovo di validità della CQC

Il documento provvisorio di guida, temporaneamente sostitutivo dunque della CQC per la quale sia già stata formalizzata domanda di rinnovo di validità, indica:

- le generalità del conducente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
- il numero della CQC scaduta di validità per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell’istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.

Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto che ha presentato l’istanza dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della sussistenza di una istanza di rinnovo della CQC e della corrispondenza dei dati dichiarati con quelli ivi indicati. Il documento provvisorio così emesso e firmato, deve essere consegnato in copia al titolare della CQC da rinnovarsi e custodito, ed esibito a richiesta, a cura del soggetto che lo ha rilasciato. Nei soli casi in cui l’istanza di emissione di duplicato della CQC rinnovata nella validità sia stata presentata dall’interessato direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio di circolazione potrà essere richiesto presso il medesimo.

Il permesso provvisorio di guida di cui alla presente circolare:

- può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022;
- ha validità fino alla data di emissione e recapito del duplicato CQC rinnovato nella validità e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di rilascio.

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