Trasporto

Circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010

Circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - Attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Articolo 9 - Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte di un conducente professionale nel periodo indicato all'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), deve essere documentata attraverso un apposito modulo in formato elettronico e stampabile previsto dalla stessa norma.

(1) Tale periodo si riferisce ai 28 giorni precedenti.

Tale modulo - che deve essere compilato in ogni sua parte - era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009//959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “in congedo o recupero”.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

(2) Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo dì tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla
strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo
dì cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolaménto (CEE) n, 3821/85.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’applicazione delle
sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado dì
esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa
prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.
Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo
per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto
legislativo n. 144/2008).
Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si
applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono
essere invitate ad esibire le documentazione mancante entro 30 giorni successivi,
secondo le disposizioni dell' art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione
si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.
Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate
all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa,
affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei
lavoratori mobili.

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