Circolare MIT n. 12345 del 17 maggio 2023
ID 19658 | 19.05.2023 / In allegato
Apposizione di un limite temporale per modificare la prenotazione di un’operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870”.
A decorrere dalla data del 22 maggio 2023 entreranno in esercizio alcune modifiche relative al servizio informatizzato di prenotazione delle attività di revisione dei veicoli e delle operazioni tecniche di collaudo da espletarsi:
- presso un UMC, oppure
- presso un c.d. “centro 870”: vale a dire, ai fini di quello che qui rileva, una sede esterna agli UMC autorizzata da questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 19 e tabella III, punto 2) o 3) della legge n. 870 del 1986, per l’espletamento delle predette attività.
A decorrere dalla stessa data, per l’intero territorio nazionale sarà inibita la possibilità, riferita ad uno stesso veicolo, di prenotazione di una operazione tecnica già prenotata.
Tali modifiche si sostanziano nell’apposizione di un termine entro e non oltre il quale è possibile modificare la prenotazione effettuata senza ripetere il pagamento già effettuato a titolo di tariffa e, se del caso, di diritti. Pertanto, qualora l’utente che ha prenotato un’operazione di revisione o di collaudo presso un UMC o presso un centro 870, entro le ore 23:59 del giorno precedente la relativa seduta, proceda alternativamente a:
a) modificare la targa del veicolo per cui si richiede la revisione/collaudo;
b) spostare la prenotazione su altra data e/o altra sede (da “in sede” (UMC) a “fuori sede” (centro 870) o viceversa);
la procedura, all’atto dell’acquisizione della modifica/spostamento della prenotazione, non richiede un nuovo pagamento della tariffa e, se del caso, dei diritti già pagati e “bruciati” in sede di prima prenotazione. Questi, infatti, sono automaticamente valorizzati per la prenotazione che consegue alla modifica/spostamento.
Oltre il predetto limite temporale, e dunque dalle ore 00:00 del giorno stesso della prima prenotazione, essa non può più essere modificata e pertanto:
- ogni successiva operazione si configura come del tutto nuova, richiedendo necessariamente di procedere al pagamento delle tariffe e, se del caso, dei diritti per essa previsti;
- né presso gli Studi di consulenza né presso gli UMC sarà possibile recuperare, per tale nuova prenotazione, gli importi già corrisposti a titolo di diritti e tariffe per la prima prenotazione (per la quale l’utente, risultato assente, non abbia tempestivamente provveduto alle suddette modifiche o spostamenti di cui alle lettere a) o b)).
Tali misure, come è del tutto evidente, soddisfano un necessario principio di ordinato ed efficiente esercizio del servizio pubblico erogato all’utenza, ancor più cogente nel notorio contesto di scarsezza di risorse umane in cui versa l’Amministrazione: infatti, a fronte di una tempestiva comunicazione di impossibilità ad essere presenti nel giorno, luogo ed ora definiti con la prenotazione, è salvaguardata la possibilità di consentire la prenotazione in favore di altro utente ed è tutelato l’ottimale impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate per l’espletamento delle operazioni tecniche in parola.
Per completezza espositiva si conferma che, qualora la prenotazione originaria sia relativa ad una revisione, all’esito di una delle operazioni di modifica/spostamento della stessa conformemente alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), il sistema produce il modello TT2100 che riporta l’indicazione che:
- è accordato il permesso per condurre il veicolo esclusivamente il giorno della visita.
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segue in allegato
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