Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023
ID 20726 | 06.11.2023 / In allegato
Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023 - Conversioni patenti di guida rilasciate da paesi non appartenenti all'UE
Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni.
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Estratto
[...] per quanto attiene ai pochi Paesi (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, si chiarisce che tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni.
In questo caso ricorrono due fattispecie:
1 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.
Alla data attuale - e fino all’entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono tre:
- Israele,
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- Turchia.
Come è noto, gli Accordi con i predetti Paesi sono entrati in vigore recentemente e quindi – per l’aspetto che qui rileva - sono evidentemente allineati con la disposizione del C.d.S sopra richiamata (art. 126).
Pertanto, le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).
Come di prassi, ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo Accordo, verrà adottata da questa Sede una specifica Circolare, con tutte le indicazioni utili per la corretta applicazione dell’Accordo e quindi anche in ordine all’aspetto che qui è esaminato.
2 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito all’argomento in esame.
Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco (che - come detto - annovera gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia) ossia:
- Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia.
Si tratta, in genere, di Paesi con i quali si sono definiti Accordi con vari strumenti giuridici (ad esempio Memorandum e Scambio di Note) ormai risalenti a molti anni fa, alcuni dei quali in fase di aggiornamento. Anche in questi casi le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in tale fattispecie, però, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e - ove non vi siano altri motivi ostativi - potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS, secondo le procedure già in uso presso codesti UMC.
Si ricorda anche l’opportunità di far apporre all’interessato una firma per presa visione in calce ad una dicitura del tipo:
“contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell’articolo 128 del C.d.S.. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa.”
Tale dicitura può eventualmente essere acquisita su modulistica a se stante oppure essere apposta in calce alla domanda di conversione.
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Fonte: MIT
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