Regolamento (UE) 2023/1805
ID 20437 | 22.09.2023
Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE
GU L 234/48 del 22.9.2023
Entrata in vigore: 12.10.2023
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024
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Articolo 1 Oggetto e finalità
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi che impongono:
a) un limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
b) un obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply - OPS) o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
L'obiettivo del presente regolamento è quello di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica a livello dell'Unione al più tardi nel 2050, garantendo nel contempo il buon funzionamento del trasporto marittimo, creando certezza normativa per l'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di tecnologie sostenibili ed evitando distorsioni nel mercato interno.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera, per quanto riguarda:
a) l'energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
b) la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) in deroga alla lettera b), la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
d) la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, se il porto di scalo precedente o successivo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.
2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi. La Commissione aggiorna tale elenco successivamente ogni due anni entro il 31 dicembre.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma elencano un porto come porto di trasbordo di container limitrofo se la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a 20 piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di 12 mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti e se tale porto è situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
Ai fini di tali atti di esecuzione, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave a un porto al solo scopo di essere caricati su un'altra nave.
L'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi stabilito dalla Commissione non comprende i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure equivalenti al presente regolamento.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda l'energia usata sulle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 200 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta in un porto di scalo di tale isola. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), per quanto riguarda l'energia usata dalle navi sulle tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta nei porti di scalo di tali regioni ultraperiferiche. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Gli Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con alcun altro Stato membro possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che effettuano tratte transnazionali nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico verso i porti di scalo di altri Stati membri. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che forniscono servizi di trasporto marittimo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico che operano prima del 12 ottobre 2023, per rotte specifiche tra i loro porti di scalo continentali e i porti di scalo sotto la loro giurisdizione situati su un'isola o nelle città di Ceuta e Melilla. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le città di Ceuta e Melilla sono considerate porti di scalo situati su un'isola.
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di proprietà o gestite da uno Stato e usate solo per scopi non commerciali.
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Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
Articolo 5 Utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica
Articolo 6 Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni
Articolo 7 Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione
Articolo 8 Piano di monitoraggio
Articolo 9 Modifiche del piano di monitoraggio
Articolo 10 Certificazione dei combustibili e dei fattori di emissione
Articolo 11 Valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato
Articolo 12 Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori
Articolo 13 Procedure di verifica
Articolo 14 Accreditamento dei verificatori
Articolo 15 Monitoraggio e registrazione
Articolo 16 Verifica e calcolo
Articolo 17 Controlli supplementari da parte di un'autorità competente
Articolo 18 Strumenti di sostegno e orientamenti
Articolo 19 Banca dati FuelEU e comunicazioni
Articolo 20 Accantonamenti e prestiti di eccedenza di conformità tra periodi di riferimento
Articolo 21 Messa in comune (pooling) della conformità
Articolo 22 Documento di conformità FuelEU
Articolo 23 Sanzioni FuelEU
Articolo 24 Obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido
Articolo 25 Applicazione
Articolo 26 Diritto di riesame
Articolo 27 Autorità competenti
Articolo 28 Esercizio della delega
Articolo 29 Procedura di comitato
Articolo 30 Relazioni e riesame
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Articolo 31 Modifica della direttiva 2009/16/CE
Il punto seguente è aggiunto all'elenco che figura nell'allegato IV della direttiva 2009/16/CE:
«51. Documento di conformità FuelEU rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 32 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati.
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Allegati
ALLEGATO I Metodologia per stabilire l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
ALLEGATO II Fattori di emissione predefiniti
ALLEGATO III Requisiti generali per le tecnologie a zero-emissioni
ALLEGATO IV Formule per il calcolo del saldo di conformit e delle sanzioni FuelEU di cui all'articolo 23, paragrafo 2
ALLEGATO V Calcolo della massa adeguata del combustibile per la navigazione in presenza di ghiaccio
Collegati