Trasporto

Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento  CE  n  782 2003

Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

(GU n. L 115 del 09/05/2003)

In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione. Stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento 782/2003 o alla Convenzione AFS.

La Direttiva 2002/62/CE ha vietato a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’immissione sul mercato e l’uso di composti organostannici nei prodotti antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

Vegetazione navi

Fig. 1 - Vegetazione tipica

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)

Sintesi Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Il divieto di utilizzare determinati composti chimici su navi e reti da pesca può contribuire a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

Obiettivi del Regolamento

Questo regolamento incorpora le norme della convenzione sui sistemi antivegetativi o AFS dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella legislazione dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è di vietare i composti organostannici su tutte le navi che entrano nei porti dell’UE al fine di ridurre o eliminare gli effetti nocivi di tali prodotti.

Punti chiave

I composti organostannici sono sostanze chimiche presenti nelle vernici antivegetative utilizzate sulle carene e sulle reti delle navi. Questi rivestimenti superficiali agiscono come biocidi progettati per evitare l’attacco di alghe, molluschi e altri organismi che rallentano la velocità delle imbarcazioni.

Effetti

Sono altamente tossici per la vita marina (larve, cozze, ostriche e pesci) e, per questa ragione, sono stati vietati in molti paesi dell’UE.

Il regolamento si applica:

- alle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- alle navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE ma che operano sotto l’autorità di un paese dell’UE;
- alle navi che approdano a un porto di un paese dell’UE, ma che non rientrano nelle tipologie appena descritte.

Il regolamento non si applica alle navi da guerra o ausiliarie né ad altre navi possedute o gestite da uno Stato, che faccia o meno parte dell’UE, impiegate per servizi governativi.

Esso impone le seguenti restrizioni:

- dal 1oluglio 2003 i composti organostannici impiegati come biocidi nei sistemi antivegetativi non possono più essere applicati sulle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- dal 1ogennaio 2008 le navi che approdano al porto di un paese dell’UE devono risultare prive di composti organostannici usati come biocidi nei rivestimenti oppure devono presentare un secondo strato per evitare che i composti organostannici fuoriescano dallo strato antivegetativo non conforme sottostante.

Ispezione e certificazione

Il regolamento introduce un sistema di ispezione e certificazione per le navi battenti la bandiera di un paese dell’UE. Esso:

- impone alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t di essere sottoposte a ispezione e certificazione, a prescindere dal viaggio;
- impone alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, di viaggiare munite di una dichiarazione di conformità alla convenzione AFS;
- non richiede alcuna ispezione o certificazione per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri, ossia principalmente imbarcazioni da diporto e navi da pesca.

Il Regolamento (CE) n. 219/2009 della Commissione, che modifica il regolamento originale, descrive il modo in cui le navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE debbano rispettare le restrizioni. Esso:

- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato facente parte della convenzione AFS di dimostrare la propria conformità attraverso un certificato internazionale del sistema antivegetativo;
- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato non facente parte della convenzione AFS di disporre di una dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di bandiera in conformità con la convenzione AFS e il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO.

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024