Trasporto

Direttiva Delegata (UE) 2018/970

Direttiva Delegata UE 2018 970

Direttiva Delegata (UE) 2018/970

della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:
1) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva;
2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;
3) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 7 ottobre 2018; dette disposizioni legislative si applicano a decorrere dalla stessa data. Gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva

ALLEGATO I
«ALLEGATO II
REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4
I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.»

ALLEGATO II
L'allegato III della direttiva (UE) 2016/1629 è così modificato:
1) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Robustezza e stabilità
- Rafforzamento della struttura e stabilità
- Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta»;
2) è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Macchinari
- Apparati di governo
- Alberi dell'elica e accessori
- Motori di propulsione, accoppiamento e accessori
- Presenza di un'elica di prua
- Sistema di sentina e impianti antincendio
- Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici
- Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta».

ALLEGATO III
Nell'allegato V della direttiva (UE) 2016/1629, il paragrafo 2 dell'articolo 2.01 è così modificato:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'unità navale da ispezionare;»
2) è aggiunta la seguente lettera d):
«d) un esperto di imbarcazioni tradizionali per l'ispezione di imbarcazioni tradizionali.»

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GU L 174/15 del 10.07.2018

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