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Decreto 9 Aprile 2018

Decreto 9 Aprile 2018

Linee guida massa lorda verificata del container

Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM). (Decreto n. 367/2018).

GU Serie Generale n.93 del 21-04-2018

Entrata in vigore: 22 Aprile 2018

Art. 1. Scopo

Aggiornare, approvare e rendere esecutive le norme che disciplinano le previsioni della regola VI/2 della Convenzione Solas 74 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida concernenti le procedure applicative.

Scopo delle linee guida è quello di definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonché individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello shipper, ove richiesto.

Art. 2. Applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano ai contenitori trasportati su unità «impiegate in viaggi internazionali».

Ai fini di quanto sopra si intendono:

Art. 3. Esclusioni

Il presente decreto e le relative linee guida allegate non si applicano ai contenitori trasportati su:

a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; e
b. navi impiegate in viaggi nazionali.

Art. 4. Norme transitorie

I titolari di Autorizzazione AEO (Sicurezza AEOS - Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che abbiano già ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, in base alle precedenti disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 447/2016, potranno continuare ad utilizzare tale metodo, seppur prive della certificazione di cui al punto 4.1 delle linee guida allegate al presente decreto, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2 delle predette linee guida ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4.1.

A far data dal 1 gennaio 2019 l’autorizzazione AEO, sia essa «Sicurezza» (AEOS) che «Semplificazioni doganali » (AEOC), sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2.

Art. 5. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’art. 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.

Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell’art. 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 cod. nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

L’esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità competente.

__________

Allegato

[...]

3. Metodi per ottenere la “massa lorda verificata del contenitore” e relativa documentazione

Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74, nella versione in vigore, attribuiscono allo shipper (soggetto che ha l’onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore) la possibilità di optare su uno dei seguenti metodi per ottenere un’accurata massa lorda verificata del contenitore:

Metodo 1: lo shipper, a caricazione conclusa, pesa il contenitore imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa del contenitore può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che
l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari.

Rientrano nel metodo 1, a titolo di esempio:
a. la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475;
b. la pesatura veicolo + container (vuoto all’ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta
dello stesso);
c. rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
d. tank container e flexitank.

Metodo 2: lo shipper perviene ad attestare la VGM, seguendo le sotto indicate fasi:

3.1 Fase 1 – pesatura dei colli - carico (packages and cargo items): Lo shipper effettua la pesatura dei singoli “colli – carico” con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine;
3.2 Fase 2 – pesatura dei materiali di rizzaggio e di imballaggio (securing materials e packing materials):
Lo shipper pesa i singoli materiali di rizzaggio e di imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari;
3.3 Fase 3 – determinazione della tara del container:
Lo shipper determina la tara del contenitore, secondo le modalità indicate al punto 12 dell’Annesso alla MSC.1/Circ.1475.
La sommatoria dei pesi ottenuti nelle fasi di cui sopra costituisce la massa lorda verificata del contenitore (VGM).

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