Trasporto

Decreto 22 Dicembre 2022

Decreto 22 Dicembre 2022   Procedure autorizzazione ATP private

Decreto 22 Dicembre 2022 / Procedure autorizzazione nuove stazioni ATP private

ID 18824 | 26.01.2023 / In allegato

Decreto 22 Dicembre 2022 - Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private.

(GU n.21 del 26.01.2023)

Art. 1.Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) «Accordo ATP»: l’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell’art. 18 dell’accordo  stesso;
b) «Stazione di prova ATP» un laboratorio, non dipendente dall’amministrazione statale, attrezzato per effettuare tutte le prove previste nell’allegato 1, appendice 2, dell’Accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali;
c) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le procedure utili ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale, nonché le attività di controllo finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti e del regolare esercizio delle attività delle stesse.

Art. 3. Requisiti generali

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di stazione di prova ATP è rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto, al titolare dell’impresa in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea stabilito in Italia oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’ Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
b) conseguimento della maggiore età;
c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 -bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche nel caso di applicazione dei benefici di cui all’art. 444 del codice di procedura penale;
d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) disponibilità di locali, strumentazione ed attrezzatura idonei, ai sensi dell’art. 4 del presente decreto;

2. Nel caso di società, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alle lettere f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1:

a) il titolare dell’impresa deve comprovare di avere in organico o di potersi avvalere di un responsabile tecnico titolare dei requisiti di cui all’art. 6;

b) l’impresa deve essere in possesso di certificazione, in corso di validità, rilasciata dall’organismo nazionale di accreditamento - Accredia, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
...

Art. 11. Adeguamento delle stazioni di prova ATP già autorizzate         

1. Entro due anni (modifica entro 3 anni / modificato dal Decreto 26 ottobre 2023) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale, già autorizzate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato dell’ONU a Ginevra, devono comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all’art. 4 comma 1, lettera b).

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’attività della stazione di prova ATP è sospesa con un provvedimento emanato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione. 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. 
...

segue in allegato

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