Il reato di abbandono della nave da parte del comandante
Al di là di un’antica tradizione marinaresca che prevede che un buon comandante affondi con la propria nave, nel codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 (GU n.93 del 18.04.1942), viene più volte ribadita la necessità che il comandante non abbandoni la nave prima che tutti i passeggeri abbiano lasciato l’imbarcazione e si sia provveduto a salvaguardare il carico. La prima norma che va esaminata è l’art 303 c. nav.: “Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.”
L’art. 1097 c. nav. recita: “il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.”
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Art. 303. (Abbandono della nave in pericolo).
Il comandante non puo' ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i piu' provetti componenti dell'equipaggio. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
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Art. 1097. (Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.
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