D.P.R. 11 luglio 2019
Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
(GU n.245 del 18-10-2019)
Art. 1. Costituzione e finalità
1. Il presente decreto costituisce, ai sensi dell’art. 42, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», il Comitato nazionale
del volontariato di protezione civile, di seguito denominato Comitato. Il Comitato partecipa al Servizio nazionale di protezione civile e opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Comitato, anche su richiesta del Dipartimento, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione
ed allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo altresì il raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Comitato esprime il parere sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 15 del codice.
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Art. 42 Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non piu' di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attivita'.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
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