Decreto del Ministro dell’interno 2 luglio 2019
Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.
(GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
Entrata in vigore: 13.07.2019
Art. 1. Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
1. È approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’ esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
2. L’allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» è sostituito da «B.4.2».
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.
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