Deroghe interne ADR | Modifiche all. I e II Direttiva 2008/68/CE
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094
della Commissione del 17 giugno 2019 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
GU L 173/52 del 27.06.2019
...
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:
«I.3 Deroghe nazionali
Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn
RO = strada
a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)
MS = sigla dello Stato membro
nn = numero di ordine
Sono riportate nella Direttiva tutte le Deroghe degli Stati membri in relazione alle merci pericolose.
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