Nuovo DM 10/03/1998 | Bozza Gennaio 2019
17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI
Attività del CCTS: approvazione dello schema di "nuovo DM 10/03/1998" - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008.
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 28 novembre 2018 è stata approvata la bozza del cosiddetto "nuovo DM 10/3/1998 " recante: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008.
Come noto, il testo del "nuovo DM 10/03/1998" è stato oggetto di radicali richieste di modifica ed integrazione da parte del CNI, con l'ampia condivisione delle categorie professionali riunite in apposita commissione nella Rete delle Professioni Tecniche, a cui hanno partecipato il consigliere nazionale Gaetano Fede e Marco Di Felice componente del CCTS di nomina CNI.
La lettera del CNI del 18/09/2018 chiedeva al Capo del Corpo nazionale dei WF una profonda rivisitazione del testo, nonché un cambio di metodo nei rapporti tra Corpo nazionale dei WF e membri del CCTS, a favore di un coinvolgimento attivo nei gruppi di lavoro fin dal concepimento delle nuove regole tecniche.
Hanno fatto seguito scambi di documenti con richieste di emendamenti ed integrazioni e due incontri tra WF e rappresentanti del CNI e della RPT, per addivenire ad un testo condiviso, poi approvato nella citata seduta del CCTS.
In sintesi, si è apprezzato sia lo snellimento e la semplificazione del decreto (18 pagine in meno rispetto alle 60 pagine della prima bozza), sia il consistente recepimento delle richieste del CNI , infatti sono state accolte n. 17 istanze di emendamento e/o modifica sulle n. 21 proposte presentate.
Di rilievo, tra le richieste accolte, si evidenziano:
- inserimento dei principi di valutazione del rischio incendio: "le misure antincendio sono finalizzate a ridurre il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabill';
- la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco) viene incrementata da 20 m a 30 m, in linea con il profilo di rischio A 1 del Codice;
- sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative per l'esodo, con ricorso a metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente;
- per i docenti professionisti antincendio: riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica).
Non sono invece state accolte dal CCTS le richieste del CNI sull'allineamento totale ai principi del DM 03/08/2015 in merito alle strategie di:
- rivelazione e allarme incendio;
- controllo ed estinzione dell'incendio.
Queste misure resteranno di natura prettamente prescrittiva ma si apre la strada all'adozione di "metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente", quindi indirettamente si potranno applicare comunque i principi del Codice.
Si allega il testo finale esitato dal CCTS; si sottolinea che si tratta ancora di una bozza di decreto, che attende ora l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
In conclusione, analizzato l'esito complessivo delle azioni intraprese dal CNI per addivenire ad un decreto più sintetico, meno prescrittivo ed allineato al Codice, si può ritenere che l'obiettivo sia stato in gran parte raggiunto.
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Art. 46. Prevenzione incendi
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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
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Fonte: CNI
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