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Prevenzione Incendi Stabilimenti produzione e Depositi gomma: quadro normativo

Prevenzione Incendi Stabilimenti produzione e Depositi gomma   Quadro normativo

Prevenzione Incendi Stabilimenti produzione e Depositi gomma: quadro normativo

L'Attività è la n. 43 del DPR 151/2011 (ex 54, 55, 56 del DM 16/02/82):

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;

depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

 

Depositi fino a 50.000 kg

- Stabilimenti ed impianti  per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;

- Depositi oltre 50.000 kg

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

54

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li

55

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56

Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività sostanzialmente unifica quelle precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività non normata

La procedura prevista per le attività non normate è alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012.

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/1998, o, in alternativa, quelle riportate nel DM 03/08/2015, Codice di Prevenzione Incendi.

Chiarimenti

DATA

Rif.

Descrizione

27/03/2001

CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24

Attività di “demolizioni auto”. (Chiarisce alla lett. b) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 55 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)

 

 

 

 

 

Codice Prevenzione Incendi

DM 03/08/2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 Legislazione applicabile

DM 30/11/1983  

Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004

Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007

Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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