Deroghe interne ADR: Modifica Allegato I, allegato II e allegato III della direttiva 2008/68/CE
Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione del 29 giugno 2018 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
GU n.L 165/42 del 02.07.2018
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
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Modifica Allegato I, allegato II e allegato III della direttiva 2008/68/CE
Autorizzazione all'applicazione di deroghe interne da parte degli Stati membri concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio di cui all'allegato.
L'allegato I, l'allegato II e l'allegato III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:
«I.3.Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn
RO = strada
a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii
MS = sigla dello Stato membro
nn = numero di ordine
Sono riportate nella Direttiva tutte le Deroghe degli Stati membri in relazione alle merci pericolose.
Collegati:
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Normativa quadro Merci Pericolose | Consolidato 2018