D.M. 18 marzo 1996 / Testo coordinato Agosto 2024
ID 6379 | Update 26.09.2024
D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96)
Al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», dopo l’art. 23 è aggiunto il seguente:
“23 -bis. Rinvio alle norme tecniche.
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.”
In Allegato Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto 13 agosto 2024
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti sportivi” sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato:
N. Attività |
Categoria |
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A |
B |
C |
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65 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico |
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Fino a 200 persone |
Oltre 200 persone |
Fonte: VVF
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