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Chiarimento PROT. n° 0003746 del 25 marzo 2014

Chiarimento PROT. n° 0003746 del 25 marzo 2014

OGGETTO: Quesito n. 853 - Impianti termici alimentati a combustibile solido. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F,.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando di Milano relativo agli impianti termici in oggetto indicati. Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando, confermando che gli impianti termici alimentati a combustibile solido sono da considerarsi attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio e pertanto le disposizioni emanate per gli impianti termici a combustibile liquido costituiscono nel caso di specie un utile riferimento di tipo non cogente. Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando un quesito (prot. n. 48529 del 17/12/2013) da parte dì un professionista antincendi relativo agli impianti termici indicati in oggetto ed in particolar modo a quelli ad uso riscaldamento con caldaie alimentate a pellet (segatura di legno compressa e trafilata) e di potenza termica superiore a 35 kW.

In particolare nel suddetto quesito:

a) si segnala che l’unico riferimento normativa al riguardo è costituito dal punto 5.1 della Circolare n. 52 del 20/11/1982 (che prevede tra le altre cose che “per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido - Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 - per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione”), da intendersi ora riferito al D.M. 28/04/2005

b) si ritiene che i requisiti di prevenzione incendi dei locali contenenti l’impianto di produzione del calore (inteso come installazione composta da una parte destinata al processo di combustione e da una parte destinata al deposito del combustibile di alimentazione ) siano normalmente applicabili anche ad impianti termici alimentati a pellet, fatta eccezione per le aperture di aerazione dei locali deposito del combustibile; quanto sopra alla luce del fatto che la presenza di aperture di aerazione comporterebbe l’ingresso nel locale anche dell’umidità contenuta nell’aria che verrebbe assorbita dal combustibile legnoso (da mantenere con contenuto di umidità non superiore al 12-15 %) con abbassamento del livello qualitativo della combustione e delle relative rese termiche il tutto accompagnato dalla presenza di particelle incombuste all’interno dei fumi di scarico

c) si sostiene che l’incompatibilità tra la richiesta di aerazione del locale ai fini della prevenzione incendi e la necessità di mantenere il combustibile il più secco possibile si evidenzia soprattutto nel caso in cui il combustibile venga fornito all’utilizzatore finale tramite cisterne e mantenuto sfuso all’interno del locale di stoccaggio avente in tal caso funzione di serbatoio di contenimento

d) si citano a tal proposito alcune norme di buona tecnica vigenti in Austria (TRVB H 118 e ONORM M 7137, di cui quest’ultima in inglese allegata in copia), le quali nel fissare i requisiti di prevenzione incendi per i locali di stoccaggio del pellet prescrivono di evitarne la ventilazione al fine di salvaguardare il combustibile dall’assorbimento dell’umidità

Infine si chiede di conoscere se:

a) sia corretto riferirsi ancora alla Circolare Ministeriale n. 52 del 20/11/1982 per identificare i requisiti dei locali contenenti gli impianti termici alimentati in generale a combustibile solido ed in particolar modo a pellet

b) sia possibile evitare la realizzazione di superfici di aerazione per locali contenenti il combustibile legnoso per la non trascurabile incompatibilità con l’igroscopicità del combustibile

c) siano necessarie eventuali misure compensative nel caso di assenza di aperture di aerazione e la loro tipologia

Ciò premesso, in relazione ai quesiti formulati questo Comando è del parere che i criteri di sicurezza dettati dalla Circolare n. 52 del 20/11/1982 (ovviamente riferiti al D.M. 28/04/2005) siano ancora validi nell’ambito delle valutazioni previste dal punto A1 dell’allegato 1 del D.M. 07/08/2013(1) , trattandosi in ogni caso di attività non regolata da specifiche disposizioni antincendi; in ogni caso il problema specifico delle superfici di ventilazione permanente del locale deposito pellet dovrà essere considerato nelle suddette valutazioni considerando tutti i fattori di rischi ipotizzabili (quantitativo massimo di pellet stoccato, cubatura del locale, eventuale presenza di polveri, modalità di trasferimento del pellet al locale caldaia, ecc)

Si chiede pertanto di conoscere la corretta interpretazione del suddetto disposto normativo.

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