Trasporto

Direttiva 2014/52/UE

Direttiva 2014 52 UE   Direttiva VIA

Direttiva 2014/52/UE / Direttiva VIA

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(GU L 124/1 del 25.4.2014)

Update 06/07/2017

Recepita con: Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104
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In allegato traduzione non ufficiale del testo coordinato redatto dalla Commissione europea:

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 13 Dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

come modificata da:

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 16 Aprile 2014

Analisi

La nuova direttiva 2014/52/UE reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
La disciplina è entrata in vigore il 16 maggio 2014 e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 16 maggio 2017.

La nuova direttiva è composta da 5 articoli, in ognuno dei quali il legislatore illustra le modifiche rispetto alla direttiva precedente:

- l’Art.1 riporta in 15 punti le modifiche (integrazioni, sostituzioni, soppressioni) ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE
- l’Art.2 amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
- l’Art.3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato avviato prima del 16/05/2014, per i quali si applicano le disposizioni previgenti – nuovo articolo
- gli Artt.4 e 5 ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui, rispettivamente, si indicavano l’entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, cioè gli Stati membri.

Vengono presentati gli allegati modificati della direttiva 2011/92/UE:

- Allegato II A: Informazioni di cui all’art.4 per.4 (informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell’All.II) – nuova disposizione
- Allegato III: Criteri di selezione di cui all’art.4 par 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo Allegato III della precedente direttiva
- Allegato IV: Informazioni di cui all’art. 5 par 1- (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo Allegato IV della precedente direttiva

Sono confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:

- Allegato I: elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
- Allegato II: elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (screening).

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