Trasporto

Direttiva 2000/53/CE

Direttiva 2000 53 CE Veicoli fuori uso

Direttiva 2000/53/CE / Testo consolidato 2023

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso

Articolo 1 Obiettivi

La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.

Articolo 3 Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione nonché dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio come ricambio corrisponde alle norme comunitarie o interne.
2. La presente direttiva si applica, ferma restando la vigente normativa comunitaria e la pertinente legislazione nazionale, in particolare in materia di norme di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore nonché di protezione del suolo e delle acque.
3. Se un produttore costruisce o importa veicoli cui non si applica la direttiva 70/156/CEE, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, gli Stati membri possono escludere tale produttore e i suoi veicoli dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, nonché degli articoli 8 e 9 della presente direttiva.
4. I veicoli speciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7 della presente direttiva.
5. Per i veicoli a motore a tre ruote, si applicano solo l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 6 della presente direttiva.

Articolo 5 Raccolta

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari:
- affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture,
per assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale.
2. Gli Stati membri adottano inoltre i provvedimenti necessari affinché tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati.
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico.
Il certificato viene rilasciato al detentore e/o al proprietario del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Gli impianti di trattamento in possesso di autorizzazione a norma dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione. Gli Stati membri possono consentire ai produttori, ai concessionari e agli operatori addetti alla raccolta per un impianto di trattamento autorizzato di rilasciare certificati di rottamazione, sempre che essi garantiscano che il veicolo fuori uso sarà consegnato a un impianto di trattamento autorizzato e sempre che essi siano registrati presso le competenti autorità. Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto autorizzato di trattamento, il diritto di pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui ciò sia espressamente stato previsto dagli Stati membri.
Gli Stati membri che all'entrata in vigore della presente direttiva non hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico istituiscono un sistema in base al quale il certificato di rottamazione è trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso è consegnato a un impianto di trattamento e osservano comunque le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati membri che applicano questo comma ne informano la Commissione dandone dovuta motivazione.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la consegna del veicolo ad un impianto di trattamento autorizzato a norma del paragrafo 3 avvenga senza che l'ultimo detentore o proprietario incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori sostengano interamente o per una parte significativa i costi di attuazione di questa misura e/o ritirino i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al primo comma.
Gli Stati membri possono prevedere che la consegna di veicoli fuori uso non sia del tutto gratuita se il veicolo fuori uso non contiene i suoi componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o se contiene rifiuti aggiunti.
La Commissione controlla periodicamente l'applicazione del primo comma per evitare distorsioni del mercato e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del medesimo.
5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati a norma del paragrafo 3. Atal fine la Commissione fissa, entro il 21 ottobre 2001 i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. L'articolo 5, paragrafo 4 si applica
- a decorrere dal 1°luglio 2002 per i veicoli immessi sul mercato a decorrere da tale data,
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli immessi sul mercato anteriormente alla data di cui al primo trattino.
3. Gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, paragrafo 4, anteriormente alle date di cui al paragrafo 2.

GU L 269/34 del 21.10.2000

Entrata in vigore: 21.10.2000 (ad eccezione art. 12 co.2 e co.3)

Testo consolidato al 30.03.2023 contenente le seguenti modifiche/abrogazioni:

Modifiche:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2002/525/CE del 27 giugno 2002
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/63/CE del 24 gennaio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/438/CE del 10 giugno 2005
DECISIONE DEL CONSIGLIO 2005/673/CE del 20 settembre 2005
DIRETTIVA 2008/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/689/CE del 1o agosto 2008
DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2008
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/115/UE del 23 febbraio 2010
DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 marzo 2011
DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 maggio 2013
DIRETTIVA (UE) 2016/774 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 maggio 2016
DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 novembre 2017
DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 dicembre 2019
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 dicembre 2019 - Consolidato 2020
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 della Commissione, del 16 dicembre 2022 - Consolidato 2023

Rettificata da:
Rettifica, GU L 114, 7.5.2009, pag. 23 (2008/689/CE)
Rettifica, GU L 103, 3.4.2020, pag. 53 (2020/362)

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