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Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi

Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi gas naturale e biogas

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.

Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 339, del 12 dicembre 1983, e successive modificazioni, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purche' non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.

Seveso III
Qualora il deposito rientri in attivita' a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", (SEVESO III) si applica anche la normativa vigente in tale materia.

ATEX lavoro
Ai fini del presente decreto, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ministero dell'Interno

(GU n.35 del  12 Febbraio 2016)

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