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Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92

Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

(GU n.155 del 04.07.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024

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Art. 9 Modifiche al codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / ndr)

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).

- Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000». (periodo in verde introdotto Legge 8 agosto 2024 n. 112 / ndr)

Scheda (link diretto)

Abrogazione reato Abuso d ufficio

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