Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024 / Rev. Genn. 2024
ID 21146 | 15.01.2024 / Documento completo in allegato
Documento elenco delle liste malattie professionali soggette a denuncia di cui a Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (GU n.10 del 13.01.2024), con note di raffronto con le precedenti liste di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014 (GU 212 del 12 Settembre 2014).
Le malattie di cui al Decreto sono soggette a denuncia ai sensi dell'Art. 139 del D.P.R 1124/1965 e sono suddivise in 3 Liste:
- Lista I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
- Lista II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
- Lista III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE
Art. 139.
(2)
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1)
Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (ora in vigore Art. 41 D.Lgs 81/2008 / ndr), contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)
__________
Aggiornamenti Art. 139
(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. (GU n.10 del 13.01.2024)
(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**) Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)
Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC
LISTA I GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
Nuovo Agente: PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE - Malattie professionale: ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA
LISTA I GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 non presente nel Decreto 15 novembre 2023 rispetto al Decreto 10 giugno 2014
LISTA II GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
Nuovo Agente e lavorazioni: BERILLIO LEGHE E COMPOSTI - MALATTIE: GRANULOMATOSI EPATICA
Estratto
LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
[...] Segue in allegato
LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
[...] Segue in allegato
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