DM n.149 del 22 agosto 2022 / Modello comunicazione accordo lavoro agile
ID 17419 | 22.08.2022 / In allegato DM, Modello e Istruzioni
Modello comunicazione informazioni lavoratori accordo individuale lavoro agile da trasmettere MLPS - Articolo 23 comma 1 L. n. 81/2017 previsto dall'Art. 41 bis Legge 4 agosto 2022 n. 122.
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Articolo 1
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui all’allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Articolo 2
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022 (ed entro il 1° novembre 2022 Nota MLPS 26.08.2022 / ndr).
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Con l'articolo 41 bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, in GU n.193 del 19.08.2022, viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.149 del 22 agosto 2022.
Le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula dello stesso (sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi).
In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Fig. - Obbligo comunicazione DL al MLPS nominativi lavoratori /data di inizio e di cessazione lavoro agile
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