Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Sett. 2021 aggiornato al DM 13 Settembre 2024 / Obbligo dal 25 Settembre 2025
ID 14887 | Rev. 4.0 del 18.09.2024 / Documento completo in allegato
Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022, dal Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 e dal Decreto Ministero dell'Interno 13 settembre 2024).
La qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2025 Decreto Ministero dell'Interno 13 settembre 2024. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento
- Decreto 13 settembre 2024 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.219 del 18.09.2024). Entrata in vigore: 19.09.2024
Modifica dell’Art. 6 c. 1-bis del decreto 1° settembre 2021 - Le disposizioni di cui all'Art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025.
Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023
Modifica dell’Art. 6 c. 1-bis del decreto 1° settembre 2021 - Le disposizioni di cui all'Art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024.
Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 recante "Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Ulteriori indicazioni.
Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022
Il decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2021, e stabilisce che le disposizioni previste dall’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.
Il Decreto 1 settembre 2021 definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.
Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del Decreto 1 settembre 2021.
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
...
I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto 1 settembre 2021 (25.09.2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4 comma 4
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
[...]
Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025. (*)(**)(***)
(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
(**) Comma modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 che ha sostituito le parole «25 settembre 2023» con le parole «25 settembre 2024».
(***) Comma modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno 13 settembre 2024 che ha sostituito le parole «25 settembre 2024» con le parole «25 settembre 2025».
________
In verde le modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
In viola le modifiche apportate dal Decreto 13 settembre 2024
Allegato II
QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
1. Generalità
1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
2. Docenti
1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.
3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1.
I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.
[...]
2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.
3. I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.
Schema 1 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
Schema 2 – Compiti e attività del tecnico manutentore
[...] Segue in allegato
Conoscenze abilità e competenze
Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze generali del tecnico manutentore qualificato
[...] Segue in allegato
Schema 4 - Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato
Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato
Allegato II
I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 18.09.2024 | Decreto Ministero dell'Interno 13 settembre 2024 | Certifico Srl |
3.0 | 11.09.2023 | Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 | Certifico Srl |
2.0 | 06.08.2023 | Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 | Certifico Srl |
1.0 | 24.09.2022 | Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 | Certifico Srl |
0.0 | 08.11.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023
Decreto Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 - Testo consolidato
Decreto 15 settembre 2022
Decreto 1 settembre 2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021
Decreto 13 settembre 2024