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Decreto 7 settembre 2021

Decreto 7 settembre 2021   Linee guida coinvolgimento lavoratori   altri soggetti all attivit  dell impresa sociale

Decreto 7 settembre 2021 / Linee guida coinvolgimento lavoratori / altri soggetti all'attività dell'impresa sociale 

ID 14689 | 05.10.2021 / Linee guida in allegato

Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalita' di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale. (GU n.237 del 04-10-2021)

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ DELL’IMPRESA SOCIALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112

§ 1. Oggetto

1. Le presenti linee guida individuano il quadro generale in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese sociali così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 2017, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106». Esse trovano il loro fondamento normativo nell’art. 11 del citato decreto legislativo n. 112/2017, rubricato «Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività».

2. Il tema del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività aveva già trovato spazio all’interno della previgente disciplina in materia di impresa sociale, rinveniente nel decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, e, in particolare, all’art. 12, il quale conteneva la definizione di coinvolgimento, rimandando ai regolamenti aziendali o agli atti costitutivi delle imprese sociali la disciplina delle relative forme. L’art. 11 del citato decreto legislativo n. 112/2017 ha rivisitato la previgente disciplina in materia, aumentando il livello minimo di coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders , in coerenza con la logica partecipativa sottostante alla governance dell’impresa sociale, che, anche a livello europeo, viene considerata una delle principali caratteristiche distintive delle organizzazioni dell’economia sociale. La disposizione sopra citata contiene la definizione di coinvolgimento, da intendersi quale «meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi». Essa inoltre stabilisce che adeguate forme di coinvolgimento devono essere previste nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali. Rispetto al passato, la previsione delle forme di coinvolgimento viene opportunamente trasferita dall’atto costitutivo allo statuto dell’impresa sociale. La scelta del legislatore del 2017 obbedisce a ragioni di forma e di sostanza: sotto il primo profilo, lo statuto, in quanto atto destinato a contenere le norme sull’organizzazione e sul funzionamento dell’impresa sociale, rappresenta uno strumento maggiormente appropriato ai fini della specificazione delle forme e modalità di coinvolgimento in parola rispetto all’atto costitutivo, espressione, quest’ultimo, della volontà degli associati o dei soci di dar vita ad un’impresa sociale. Sotto il profilo sostanziale, lo statuto, in quanto atto per sua natura modificabile dall’organo sociale competente, può, attraverso dette modifiche, recepire gli adeguamenti della disciplina sul coinvolgimento che siano ritenuti necessari o opportuni anche in relazione alle evidenze applicative scaturite dalla precedente regolazione ovvero a mutamenti del contesto socio-eco nomico di riferimento. L’autonomia organizzativa esplicata attraverso la regolazione dell’istituto di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 deve tenere conto di diversi elementi indicati dalla legge: la natura dell’attività esercitata dall’impresa sociale; le categorie dei soggetti da coinvolgere; le dimensioni dell’impresa sociale. Al contempo, essa deve svilupparsi in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all’art. 58 del decreto legislativo n. 112/2017. In coerenza con la cornice normativa sopra esposta, la disciplina contenuta nelle presenti linee guida individua esclusivamente il contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento.

3. Le modalità di coinvolgimento individuate nel presente atto, in ossequio al canone dell’adeguatezza espresso nel comma 1 del più volte citato art. 11, devono comunque garantire l’efficacia delle iniziative adottate, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli eventuali stakeholders .

4. Sono comunque fatti salvi e non riguardano le presenti linee guida gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (ad es., obblighi a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008, obblighi informativi nei confronti di consumatori e utenti ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 206/2005, cd. «Codice del consumo», ecc.).

§ 2. Modalità di coinvolgimento

1. Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli contenute nei regolamenti aziendali e negli statuti, nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in considerazione delle differenziazioni esistenti alla luce della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti direttamente interessati e quindi da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, le presenti linee guida definiscono le modalità ed i contenuti minimi del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.

2. Le imprese sociali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 112/2017 devono prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell’impresa stessa, sulle eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati.  Nello specifico:

a. INFORMAZIONE
L’informazione avviene secondo modalità che, per tempistica e contenuto, nonché nel rispetto del criterio di proporzionalità, risultino appropriate alle finalità di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, in modo da permettere ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali, nonché eventualmente alle rappresentanze degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (intendendosi per tali i soggetti portatori di un interesse concreto, anche diffuso, i volontari operanti nell’impresa, gli stakeholders , i soggetti rappresentativi di interessi anche diffusi ma puntualmente individuati) – queste ultime necessariamente costituite e operanti attraverso forme individuate dai regolamenti o statuti sociali – di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e formulare, sempre con modalità individuate dai regolamenti o statuti sociali, eventuali pareri non vincolanti da fornire all’organo amministrativo.
Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso la sede legale dell’impresa, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, come ad esempio il sito internet dell’impresa o una newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti. Tra le informazioni da rendere disponibili devono essere ricomprese le risultanze dell’attività di monitoraggio dell’organismo di controllo di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, nonché gli esiti dell’attività di vigilanza di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo.
Il contenuto minimo delle informazioni potrà essere opportunamente differenziato sulla base delle caratteristiche e degli interessi dei gruppi di riferimento delle rappresentanze destinatarie.
In particolare, le rappresentanze dei lavoratori riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro – ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza – al welfare aziendale, alla qualità della vita in azienda, ai programmi e alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il miglioramento e il benessere organizzativo. L’informazione destinata alle rappresentanze dell’utenza e degli interessi diffusi dovrà contemplare la tematica della qualità e dell’innovazione migliorativa dei beni e dei servizi prodotti dall’impresa. Le modalità di messa a disposizione delle informazioni dovranno tenere conto delle eventuali situazioni che possano caratterizzare alcune categorie di utenti, garantendone ad esempio piena accessibilità ove l’informazione sia erogata attraverso strumenti informatici.

b. CONSULTAZIONE
La consultazione avviene secondo modalità che, per tempistica e contenuto, nonché nel rispetto del criterio di proporzionalità, siano appropriate allo scopo, in funzione dell’argomento trattato, anche sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2, fornite dall’organo competente dell’impresa sociale. Tali modalità devono essere espressamente previste dallo statuto dell’impresa sociale, oppure, ove esso ne faccia rinvio, dai regolamenti aziendali.
Oltre ad un’interlocuzione con le rappresentanze sopra previste, nel caso in cui sia appropriata l’acquisizione di un numero più ampio di pareri o valutazioni su specifiche tematiche, come nel caso della qualità dei prodotti o dei servizi erogati, la consultazione può prevedere il ricorso a modalità più estese, anche a carattere periodico (ad esempio con cadenza annuale), come quelle telematiche (consultazione on-line degli utenti). In tal caso, i risultati sono condivisi con le rappresentanze delle categorie consultate anche al fine di acquisire proposte da sottoporre alla valutazione dell’impresa.
La consultazione dovrà rispondere ai canoni della regolarità, intesa come stabilità della stessa nel tempo, e dell’effettività, intesa come concreta idoneità della stessa a promuovere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti. La consultazione pertanto potrà trovare negli statuti o nei regolamenti diverse declinazioni, quali la costituzione di comitati, ovvero la costituzione di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti, oppure l’adozione di ulteriori procedure che, nel rispetto dei canoni sopra descritti, garantiscono il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti, cui affidare i seguenti compiti:

b.1) esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione, indicate nella precedente lettera a) e nella successiva lettera c) ;
b.2) nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all’organo assembleare dell’impresa sociale, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera a) , del decreto legislativo n. 112/2017;
b.3) nominare un rappresentante nell’organo di amministrazione e nell’organo di controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017.

I rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti degli utenti e degli altri soggetti individuati come direttamente interessati, con riferimento alle specifiche tematiche di rispettivo interesse, dovranno poter formulare, secondo le modalità previste dagli statuti o dai regolamenti, proposte o pareri non vincolanti da far pervenire all’organo di amministrazione dell’impresa sociale.

c. Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti collettivi, nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili – nel rispetto del dettato
dell’art. 3, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017 – la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste, l’organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti di cui alla lettera b.

d. L’organo di amministrazione è tenuto a fornire adeguata motivazione, per iscritto, dell’eventuale mancata adesione ai pareri formulati ai sensi delle lettere precedenti.

e. Gli statuti o i regolamenti dovranno prevedere la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, in misura di almeno uno per ciascuna categoria, di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o degli associati dell’impresa, senza diritto di voto. Gli stessi potranno, secondo le modalità previste dagli statuti o dai regolamenti, richiedere la parola nelle assemblee ordinarie; devono essere consultati in quelle straordinarie sui punti dell’ordine del giorno riguardanti le questioni di cui alla lettera c) .

3. In conformità alla previsione contenuta all’art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017, per le imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435 -bis del codice civile, ridotti della metà (ovvero 2.200.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale; 4.400.000,00 euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio), in aggiunta alle modalità di informazione, consultazione e partecipazione di cui sopra, è necessario prevedere altresì la nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente sia dell’organo direttivo che dell’organo di controllo. Nei medesimi casi, gli statuti possono prevedere che un componente dell’organo di amministrazione e/o di quello di controllo sia nominato da parte degli utenti; in questo caso possono individuare altresì eventuali specifici requisiti o attribuire allo stesso specifiche funzioni.

§. 3. Tutela dei diritti

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, l’organo di controllo dell’impresa sociale esercita il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle ulteriori categorie di soggetti interessati previste dagli statuti e/o dai regolamenti, in conformità con le presenti linee guida e con l’art. 11 del richiamato decreto legislativo. Gli esiti del monitoraggio sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale. A tal proposito si rinvia a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2019, di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019), e in particolare al paragrafo 6, punti 3 e 8. È comunque fatto salvo l’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento di cui alle presenti linee guida da parte degli organi competenti dell’impresa sociale, nel corso dell’attività di vigilanza neffettuata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, ovvero dagli altri soggetti individuati ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, nonché, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa diversa da quella a mutualità prevalente, dai soggetti deputati alla vigilanza sulle cooperative ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

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