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Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

Decreto Legge 18 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 | Decreto "Cura Italia"- Marzo / Aggiornato Agosto 2024

ID 10380 | Update news 28.04.2024

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n. 70 del 17.03.2020)

Entrata in vigore: 17.03.2020

In allegato:

- Testo consolidato al 24.08.2024
- Testo consolidato al 12.01.2024
- Testo consolidato al 30.12.2023
- Testo consolidato al 22.03.2023
- Testo consolidato al 11.10.2022
- Testo consolidato al 02.09.2022
- Testo consolidato al 16.06.2022
- Testo consolidato al 14.04.2022
- Testo consolidato al 23.03.2022
- Testo consolidato al 15.10.2021
- Testo consolidato al 16.08.2021
- Testo consolidato al 16.04.2021
- Testo consolidato al 29.03.2021
- Testo consolidato al 30.01.2021
- Testo consolidato al 23.11.2020
- Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione: Legge 24 aprile 2020, n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16)
- Testo ufficiale (GU n. 70 del 17.03.2020)

- Bozza Testo DL coronavirus con glosse - versione completa - 16.03.2020 (h.15.30)
- Senato della Repubblica - Note Lettura Principali Misure del Decreto-Legge Covid Ter del 16 marzo 2020
- Bozza Testo (Testo provvisorio soggetto a modifiche) - 15.03.2020 (h. 13.30)
- Bozza Testo (Testo provvisorio soggetto a modifiche) - 15.03.2020 (h. 15.30)
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Attenzione! Il Consiglio dei ministri per il varo del decreto in oggetto si è tenuto il 16.03.2020 alle ore 12 (Consiglio dei Ministri n.37).

14.30: Terminato Cdm n. 37 del 16.03.2020

https://www.youtube.com/watch?v=mLHZpC95kKQ&feature=youtu.be

Estratto Comunicata stampa CdM n. 37/2020

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COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

- vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale; il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni); l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, - mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
- la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
- lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

- la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati - onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
la sospensione dei termini operativi del fondo;
estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

- I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.[/panel]

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Articolato nativo

Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)
Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)
Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell’INAIL)
Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)
Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
Art. 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)
Art. 18 (Rifinanziamento fondi)

Titolo II Misure a sostegno del lavoro
Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)
Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)
Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19)
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)
Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)
Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020)
Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)
Art. 36 (Disposizioni in materia di patronati)
Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)
Art. 41 (Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)
Art. 42 (Disposizioni INAIL)
Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
Art. 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)
Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)
Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)
Art. 50 (Modifiche alla disciplina FIR)
Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB)
Art. 52 (Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))
Art. 53 (Misure per il credito all’esportazione)
Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)
Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)
Art.59 (Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19)

Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)
Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi)
Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)
Art. 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

Titolo V Ulteriori disposizioni
Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)
Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno)
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)
Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.)
Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)
Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)
Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)
Arti. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)
Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)
Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo)
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)
Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
Art. 102 (Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)
Art. 110 (Rinvio questionari Sose)
Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)
Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
Art. 115 (Straordinario polizia locale)
Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)
Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)
Art. 119 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)
Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
Art. 122 (Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
Art. 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
Art. 126 (Disposizioni finanziarie)
Art. 127 (Entrata in vigore)

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