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Principio di Precauzione

Principio di Precauzione

Uno dei contributi più importanti, al fine di risolvere e superare le incertezze che emergono in vari settori del diritto, è lo sviluppo del principio di precauzione. Il principio o approccio precauzionale, da alcuni decenni, è un principio generale crescente ed è ampiamente utilizzato in politica, in diritto e nella gestione ambientale, perchè consente un nuovo approccio di fronte all'incertezza nell'adozione di misure per evitare danni ambientali gravi o irreversibili prima di avere prove scientifiche di tali danni; ed al tempo stesso, per l'importanza e l'estensione di questi ultimi anni, il principio in esame ha visto la sua incursione nel campo della protezione della salute, dell'essere umano e delle specie animali e vegetali, perchè il problema delle nuove tecnologie (alimentari, farmacologiche, energia, genetica, chimica, biotecnologica, etc) comporta una serie di nuovi rischi nello sviluppo della tecnica e degli attuali sistemi di produzione e consumo, per cui il tema della sicurezza ricopre vitale importanza.

L'applicazione di questo principio non è facile in quanto da sempre ha avuto contrapposti utilizzi. Molte volte si è caratterizzato per essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e altre volte per essere considerato come una limitazione allo sviluppo della scienza e della libertà d´impresa.

È corretto affermare che la sua applicabilità genera un orientamento alla governance in mancanza di certezza delle nostre società, e fornisce linee d'azione per evitare il rischio che l'ambiente, la salute umana, animale o vegetale, subiscano danni gravi e irreversibili. Il principio o approccio di precauzione si utilizza in varie forme e con un'ampia gamma di enunciati. Nel suo concetto di base può essere interpretato come presupposto normativo favorevole a consentire l'attività economica o lo sviluppo di progetti.

La Precauzione sposta l'equilibrio nel processo decisionale al "fondo prudente" per il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione delle minacce incerte, fornendo una base o attivando una decisione da parte delle autorità pubbliche in situazioni di incertezza (sia nell'ambiente e negli stessi effetti di tale decisione).

La nota caratteristica è che si può formare il processo decisionale di emergenza, vale a dire le decisioni di deroga al sistema giuridico in linea di massima applicabile, considerando che si può sostenere che la sua applicazione riguarda in particolare:

a) l'identificazione di effetti potenzialmente negativi;
b) la valutazione dei dati scientifici disponibili e
c) l'espansione di incertezza scientifica.

La corrispondente situazione dei rischi e delle incertezze dev'essere accreditata e, in particolare, contrastata dall'autorità pubblica, che intende adottare la decisione in base al principio di precauzione; in particolare, non sarebbe sufficiente che un centro di ricerca o un laboratorio avverte i rischi potenziali di un'attività o prodotto; è necessario che tale avvertimento sia contrastato con relazioni affidabili e che vi sia una situazione di incertezza e di rischio reale e significativo sia per l'ambiente, la salute umana, animale e vegetale.
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Nella sentenza n. 406/20052 della Corte Costituzionale Italiana, si legge la prima definizione del principio di precauzione.

Questa, pur richiamando la necessità di dati scientifici, non fa esplicito riferimento all’elemento dell’incertezza scientifica, e non coincide perfettamente con la definizione elaborata in sede teorica (la sentenza afferma che il principio «rappresenta un criterio direttivo che deve ispirare l’elaborazione, la definizione e l’attuazione delle politiche ambientali della Comunità europea sulla base di dati scientifici sufficienti e attendibili valutazioni scientifiche circa gli effetti che possono essere prodotti da una determinata attività»).

Non sembra, però, che si debba dare troppa importanza a questa definizione, innanzitutto perché è ispirata all’articolo 174 del Trattato CEE, che non cita l’incertezza, e poi perché la Corte la richiama ad uno scopo circoscritto, ossia escludere che la legge regionale impugnata possa invocare il principio di precauzione per negare attuazione a una direttiva comunitaria. Definizioni a parte, mette conto rilevare come davanti alla Corte sia emerso il tema della problematica differenza fra situazioni di incertezza scientifica e situazioni di certezza scientifica.

Nella sentenza n. 116/20064 sugli OGM (o meglio, sul principio di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), la Corte ammette che si impongano limiti alla libertà di iniziativa economica per evitare «danni sproporzionati all’ambiente e alla salute» tutto questo sulla base dei principi di prevenzione e precauzione. La Corte richiama congiuntamente i principi di prevenzione e precauzione, (che, invece, stando all’elaborazione dottrinaria, dovrebbero essere alternativi), prendendo atto delle zone di contiguità fra precauzione e prevenzione e della conseguente difficoltà di delineare lo spazio proprio ed esclusivo del principio di precauzione.
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Ursula Corcuera Barcena

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