Decreto 21 marzo 2018 Indicazioni programmatiche normativa antincendio edifici e locali adibiti a scuole
La Legge 21 settembre 2018, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2018) ha prorogato il termine per l'adegramento programmatico di asili e scuole al 31 dicembre 2018.
Legge 21 settembre 2018 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)
Art. 4 c. 2 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
(Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla presente Legge 21 settembre 2018 n. 108)
1. (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Vedi le nuove Tabelle di raccordo RT - Livelli livelli di priorità programmatica
Update 02.04.2018
Ministero dell'Interno
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
Con il DM 21 Marzo 2018 sono stabilite le "Indicazioni programmatiche prioritarie" per l'adeguamento di prevenzione incendi degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ai locali adibiti ad asili nido, livelli di priorità indicati con le lettere a/b/c e posti in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche.
Tabelle di raccordo RT - Livelli livelli di priorità programmatica - Preview
Dettaglio punti RT Scuole e asili nido livelli di priorità D.M. 21/2018 - Preview
Disponibile per Abbonati:
1. Tabelle di raccordo adeguamento programmatico prevenzione incendi Scuole e Asilo nido, che illustrano quali sono gli aspetti della normativa antincendio per edifici e i locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asili nido, oggetto di programmazione prioritaria, di cui al D.M. 21 marzo 2018 (GU n.74 del 29-03-2018).
2. Dettaglio singoli punti RT Scuole e asili nido e livelli di priorità individuati dal D.M. 21 marzo 2018.
Il D.M. in parola è stato pubblicato in quanto si è reso necessario definire indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio, visto che, alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato:
- degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado di decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992;
- degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 (già soggetta a piano proroga scadenze come "nuova attività" di cui al D.P.R. 151/2011).
Nelle tabelle allegate all'articolo, i punti dei requisiti dei 2 decreti in relazione ai livelli prioritari di adeguamento previsti dal DM 21 marzo 2018.
Le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del D.P.R: 151/2011 (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti) con le categorie A/B/C:
N.B. : Gli asili nido on oltre 30 persone presenti sono stati ricompresi nell'attività 67 del D.P.R. 151/2011 (già 85 del DM 16.02.1982) come "nuova attività", e come tale soggetta a proroga adeguamento):
Nelle tabelle allegate all'articolo, i punti dei requisiti dei 2 decreti in relazione ai livelli prioritari di adeguamento previsti dal DM 21 marzo 2018:
Segue....
...
Decreto 21 marzo 2018
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;
Decreta:
Art. 1. Finalità
1. Ai fini indicati nelle premesse, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.
Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola Scuole
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido Asili Nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto.
Art. 4. Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
...
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all’art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8; 7 ottobre 2019
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III. 2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1. 7 ottobre 2022
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
GU n.74 del 29-03-2018
Collegati: