Regolamento (UE) 2017/625 / Consolidato 01.2022
ID 6783 | 11.09.2018
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
GU L 95/1 del 07 aprile 2017
Adeguamento della normativa nazionale: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 23 (articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117)
Adeguamento della normativa nazionale: Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 (articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117)
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Testo consolidato 2022
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche/abrogazioni:
- Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione del 14 gennaio 2019
- Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019
- Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021
- Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)
- Rettifica, GU L 186 del 27.5.2021, pag. 35 (2017/625)
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Il regolamento stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Unione europea (UE) volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva.
Il regolamento introduce un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio.
Filiera agroalimentare
Il regolamento include norme sui controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, ma anche su selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera agroalimentare in una serie di aree, fra cui:
- alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente per la produzione di alimenti e mangimi;
- mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
- salute e benessere degli animali;
- produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici.
Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci:
- provenienti dall’esterno dell’Unione e soggetti ai controlli ai posti di controllo frontalieri dell’UE;
- merci vendute via Internet.
Sistema basato sul rischio
Stabilisce un sistema di controllo basato sul rischio che consente alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge di effettuare controlli nelle aree dove sono più necessari. In generale, per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, questi ultimi verranno effettuati senza preavviso.
Benessere degli animali
I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, incluse le fasi di trasporto, macellazione e allevamento.
La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti ad adeguare i requisiti dei controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali.
- assistere i paesi dell’UE con i controlli ufficiali attraverso:
-- studi scientifici e tecnici,
-- corsi di formazione,
- diffusione dei risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche;
- fornire le competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.
Cooperazione tra i paesi dell’UE
Chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa tra i paesi dell’UE.
Richiede che i paesi dell’UE garantiscano lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, procuratori e autorità giudiziarie su possibili casi di non conformità.
Un sistema di gestione integrato per i controlli ufficiali integrerà tutti i sistemi informatici esistenti (e futuri) gestiti dalla Commissione.
Trasparenza
Le autorità nazionali devono pubblicare relazioni annuali.
Le norme per il calcolo degli oneri per i controlli ufficiali garantiranno che i paesi dell’UE finanzino adeguatamente i propri sistemi di controllo e che tali oneri non superino i costi di realizzazione dei controlli ufficiali.
Applicazione
In applicazione dal 14 dicembre 2019 per quanto riguarda la maggior parte degli articoli del regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.
Linee guida regolamento UE 2017/625 controlli ufficiali filiera agroalimentare / Dic. 2022
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