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Legge 21 giugno 1986 n. 317

Legge 317 1986

Legge 21 giugno 1986, n. 317

Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. 

GU n. 151 del 2 luglio 1986

Successive modifiche integrazioni:

Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 (in G.U. 18/01/2018, n.14)
-
Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (in SO n.2, relativo alla G.U. 12/01/1991, n.10)
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34)
- Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (in G.U. 24/01/2001, n.19)

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Estratto testo consolidato 2018:

Art. 1 Definizioni 

Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b) servizio
: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attivita' economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:

1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:

1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonche', fatte salve quelle di cui all'articolo 9- ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;

g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;

h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

i) Unita' centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;

m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali;

n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali; o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorita' che la ha adottata.

Art. 1-bis. Ambito di applicazione della procedura di informazione

1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.

2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Art. 4. Organismi nazionali di normazione italiani

1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo e' esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.

2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle attivita' da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 5. Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani

1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:

a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati.

2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.

3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che puo' recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.

5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Art. 6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico

1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unita' centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico e' tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unita' centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura e' garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni e' altresi' consentito nei confronti dell'Unita' centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorita' pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unita' centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' del proprio patrimonio culturale.

Art. 8. Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani

1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attivita' di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico puo' adottare direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita' cui destinare il predetto contributo.

2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.
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segue in allegato

GU n. 151 del 02.7.1986

Entrata in vigore: 03.07.1986

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