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Regolamento (UE) 2017/1369

Regolamento quadro etichettatura energetica / Consolidato 05.2021

ID 4419 | 25.02.2022

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europea e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

(GU L198/1 del 28.07.2017)

La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.

È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.

Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.

La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2017.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento si compone di 21 articoli e due allegati:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

Articolo 5 Obblighi dei distributori

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

Articolo 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Articolo 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Articolo 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

Articolo 13 Norme armonizzate

Articolo 14 Forum consultivo

Articolo 15 Piano di lavoro

Articolo 16 Atti delegati

Articolo 17 Esercizio della delega

Articolo 18 Procedura di comitato

Articolo 19 Valutazione e relazioni

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

ALLEGATO I
informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati

ALLEGATO II
Tavola di concordanza

Estratto:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1° agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

Articolo 5 Obblighi dei distributori

1. Il distributore:
a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e
b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.
2.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Il fornitore e il distributore:
a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.
Entro il 1° agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.
2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:
a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.
In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;
b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010 , (UE) n. 1062/2010 e (UE) n. 874/2012 della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:
a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure
b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.
7.   La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.
Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.
Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.
La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.
8.   Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.
9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.
10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.
11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.
13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:
a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.
In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;
b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.
In deroga al primo comma della presente lettera:
i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure
ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;
c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.
In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione;
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
d) i parametri tecnici misurati del modello;
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (20). In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 13 Norme armonizzate

1. Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.
5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

GUUE L198/1 del 28.07.2017

Entrata in vigore: 1° agosto 2017

Applicazione: 1° agosto 2017

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