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Modello Comunicazione delle informazioni di sito di produzione cosmetici

Modello Comunicazione delle informazioni di sito di produzione cosmetici

Modello Comunicazione delle informazioni di sito di produzione cosmetici / Update Maggio 2022

ID 14684 | 20.05.2022 / Modello Min. Salute allegato aggiornato Maggio 2022

Il modello deve essere inviato via pec al Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, all’indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e alla Regione o Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, all’indirizzo di posta certificata indicato dalla Regione o Provincia.

Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, ai sensi dell’ art. 9 comma 2 del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018

Visto il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018 ”Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”;

Il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute

decreta:

1. E’ approvato il modello “Comunicazione delle informazioni di sito di produzione” per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 9, comma 1 del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 ”Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”, riportato in Allegato 1 al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui all’art. 8, comma 1 del citato decreto inviano una comunicazione sia al Ministero della Salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico che alla Regione / Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, utilizzando il modello “Comunicazione delle informazioni di sito di produzione” in Allegato 1 al presente provvedimento.

3. La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo pec secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 9, sia al Ministero della Salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, che alla Regione / Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, conformemente alle indicazioni fornite in Allegato 2 al presente provvedimento.
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segue in allegato

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