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Covid-19: quarantena e sorveglianza precauzionale non sono malattia - INPS

Quarantena e la sorveglianza precauzionale non sono malattia   INPS

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano tutela previdenziale della malattia comune

Messaggio INPS n. 3653 del 09.10.2020

1. Premessa

Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ai fini dell’attuazione delle disposizioni citate, anche a fronte delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni.

2. Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
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