Soggetti abilitati verifiche periodiche

Ordinanza 9 luglio 2020

Ordinanza 9 luglio 2020

Ordinanza 9 luglio 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.172 del 10-07-2020)

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Art. 1. Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Perù;
n) Repubblica Dominicana.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l’ingresso in Italia delle persone di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) , dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l’art. 4, comma 9, e l’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

Art. 2. Ingresso nel territorio nazionale

1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, e di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l’indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e) , g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

Art. 3. Efficacia

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.

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