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Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria

Temperature sopra i 35 gradi  possibile CIGO

Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO) / Circolare - Messaggi - Com. INPS 2022 / Altro / Nota allegata

ID 20012 | Update Rev. 1.0 del 20.07.2023 / In allegato nota completa

Temperature sopra i 35 gradi: è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO). E’ quanto riporta la circolare 139 del 01.08.2016 e nel messaggio HERMES 1856 del 2017 dell’Inps che chiarisce le linee guida in questi casi. Necessaria Documentazione / Bollettini / VR.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria”. Si possono rilevare “anche le cosiddette temperature percepite” ricavabili, spiega ancora il messaggio, “anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°) che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa integrazione ordinaria.

Possono essere rilevare anche le cosiddette "temperature percepite", ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Circolare n.139 del 01.08.2016
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6.4 Eventi meteo

Circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
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Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
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Messaggio Hermes n. 1856 del 03.05.2017
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Temperature percepite

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

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Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 - Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate. Indicazioni.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

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Bollettini meteo

L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 (Decreto 15 aprile 2016) ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
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Inoltre si veda:

Comunicato stampa INAIL 26 Luglio 2022
Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate

Messaggio INPS n. 2999 del 28.07.2022
Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative

Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate
La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

Vedasi

Esempio Bollettini:

Bollettino Roma 19.07.2023
Bollettino Firenze 19.07.2023
Il 15 maggio 2023 ha ripreso la fase operativa e la pubblicazione dei bollettini per l’estate 2023 da parte del Ministero della salute / DPC.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.
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Link ai bollettini nel Documento allegato

segue in allegato

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