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Supporto per la formazione e il lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

ID 20270 | 30.08.2023 / Download scheda completa

Il cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha istituito tra gli altri il Supporto per la formazione e il lavoro.

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal primo settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

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Rifermenti normativi

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro” adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Il decreto stabilisce le modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal primo settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura di attivazione al lavoro finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro comunque denominate, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di progetti di servizio civile universale e di progetti utili alla collettività.

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS, per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.

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Nelle misure del Supporto rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del D.L. Lavoro 2023).

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del D.L. Lavoro 2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l'Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All'esito dell'accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell'ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma.

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

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FAQ

Mi è stata sospesa la misura Rdc, risulto indirizzato al Centro per l’impiego. Che devo fare?

I beneficiari del Rdc che siano stati indirizzati ai Centri per l’impiego in quanto attivabili al lavoro, possono accedere dal 1° settembre al Supporto per la formazione e il lavoro, nel caso i requisiti per l’accesso siano soddisfatti. Se alla data della sospensione sono già stati convocati dai centri per l’impiego e hanno sottoscritto un patto di servizio, ad esempio nell’ambito del Programma GOL, una volta richiesto il suddetto Supporto, potranno ottenere la relativa indennità (350 euro mensili) se è in corso la partecipazione ad una misura di politica attiva del lavoro, quale ad esempio la frequenza di un corso di formazione o l’inserimento in una misura di accompagnamento al lavoro.
Se i beneficiari interessati non sono stati ancora convocati dai centri per l’impiego, potranno richiedere la convocazione ai fini della presa in carico, che avviene mediante un colloquio di valutazione e di indirizzamento nel percorso di politica attiva più appropriato, indicato nel patto di servizio. Sottoscritto il patto di servizio, tali beneficiari sono nella medesima condizione sopra rappresentata e, partecipando a misure di politica attiva, potranno ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro.
In casi limitati, a fronte di particolari criticità e fragilità attinenti alla sfera del disagio psico-sociale, rilevate in sede di colloquio, che oggettivamente denotano un bisogno socio-assistenziale e che non consentono l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, il Centro per l’impiego potrà valutare di non proporre la sottoscrizione di un patto di servizio e indirizzare gli interessati ai servizi sociali per la eventuale presa in carico da parte dei medesimi, che darebbe la possibilità di continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. In tal caso, la presa in carico deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Al riguardo la normativa vigente del Reddito di cittadinanza ha stabilito con Accordo in Conferenza Unificata del 23 novembre 2020 – “Principi e criteri per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro (art. 4, comma 5 quater del DL 4/2019)”.

Sono stato indirizzato al Centro per l’impiego, per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Si precisa che la presa in carico da parte dei servizi sociali non è prevista per quei nuclei che presentano solo bisogni di tipo lavorativo, i cui componenti in età attiva sono stati indirizzati ai Centri per l’impiego.
Pertanto, se nel tuo nucleo non sono presenti minori, persone con disabilità come definita ai fini ISEE o persone di età pari o superiore ai 60 anni, potrai percepire solo 7 mensilità nel 2023.

Per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Per maggiori informazioni recarsi al portale RdC.

Posso continuare a fare domanda per il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Il decreto non pone divieto di presentazione di nuove domande di Reddito di cittadinanza e di domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione in corso d’anno per i nuclei in cui non sono presenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali. Per maggiori informazioni recarsi al portale RdC.

Cosa intendete per "presi in carico" dai servizi sociali ai fini del mantenimento della misura?

L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro” ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, cioè escludendo coloro sono indirizzati ai Centri per l’impiego (CPI). Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

Quali sono i nuclei Rdc che potranno fruire del beneficio anche se non sono stati presi in carico dai servizi sociali?

I nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

Cosa succede se l’analisi preliminare dei nuclei non attivabili al lavoro non viene finalizzata entro sette mensilità di fruizione del beneficio Rdc?

Decorse sette mensilità di fruizione del Rdc, in assenza della comunicazione a INPS tramite la piattaforma GePI dell’avvenuta presa in carico, l’erogazione del beneficio è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione a INPS dell’avvenuta presa in carico del nucleo, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.

Come va comunicata l’avvenuta presa in carico ad INPS?

I servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’INPS l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’INPS i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).

Coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio, con comunicazione comunque entro 31 ottobre 2023, continueranno a ricevere il Reddito di Cittadinanza? Fino a quando?

Sì, le famiglie prese in carico (anche se prive di componenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni) riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e nel 2024 potranno richiedere il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili, se con ISEE non superiore a 6.000 euro.

Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio (o comunque entro il mese di ottobre 2023) e che hanno un ISEE non superiori a 6.000 euro?

I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1° settembre 2023 possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono una indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili. Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (ADI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari ADI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6000 euro e reddito familiare che non supera 6000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

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Fonte: MLPS

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