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Sentenza Tribunale di Venezia 4 Giugno 2021

Legittima la sanzione al lavoratore che rifiuta la mascherina

Sentenza Tribunale di Venezia 4 Giugno 2021 / Legittima la sanzione al lavoratore che rifiuta la mascherina

ID 13897 | 01.07.2021 / Sentenza allegata

E' legittima la sanzione disciplinare della sospensione di n. 3 giornate di lavoro e di retribuzione irrogata dal datore di lavoro al lavoratore per rifiuto ad indossare la mascherina DPI Covid-19 in quanto violati i doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Con la sentenza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina protettiva volta a limitare la diffusione del Covid-19 deve essere sanzionato per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Tribunale, dopo aver ricordato che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per prevenire eventi dannosi, ha affermato che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Ad avviso del Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Venezia ha dichiarato pienamente legittima la sanzione della sospensione irrogata al dipendente.

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