Sentenza Tribunale di Venezia 4 Giugno 2021 / Legittima la sanzione al lavoratore che rifiuta la mascherina
ID 13897 | 01.07.2021 / Sentenza allegata
E' legittima la sanzione disciplinare della sospensione di n. 3 giornate di lavoro e di retribuzione irrogata dal datore di lavoro al lavoratore per rifiuto ad indossare la mascherina DPI Covid-19 in quanto violati i doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Con la sentenza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina protettiva volta a limitare la diffusione del Covid-19 deve essere sanzionato per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per prevenire eventi dannosi, ha affermato che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Ad avviso del Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Venezia ha dichiarato pienamente legittima la sanzione della sospensione irrogata al dipendente.
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Il datore di lavoro, quale garante dell'obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necess11rie e opportune per prevenire eventi dannosi. L'obbligo datoriale, a fronte del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, è ribadito dal D.L. 17.3.2020 n. 18, che considera infortuni sul lavoro i casi accertati di Coronavirus contratto sul luogo di luogo. Si inserisce in questo quadro il Protocollo condiviso dì regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 da Governo, sindacati ed imprese, integrato successivamente dal Protocollo 24.4.2020 che contiene le linee guida condivise tra le parti firmatarie per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli anti-contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tra le misure espresso.mente previste vi è proprio la fornitura dì mascherine e di altri dispositivi individuali, che le aziende devono mettere a disposizione quando i lavoratori sono costretti a prestare la propria attività ad una distanza interpersonale minore di un metro, ma di cui può comunque essere imposto l'utilizzo in relazione alle specifiche realtà organizzative.
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Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
(Nota)
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39
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