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Sentenza CURIA 8 settembre 2005 causa C-40/04

Sentenza CURIA 8 settembre 2005 causa C 40 04

Sentenza CURIA 8 settembre 2005 causa C-40/04

Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 settembre 2005, causa C-40/04 - Ravvicinamento delle legislazioni - Macchine - Direttiva 98/37/CE - Compatibilità di una normativa nazionale che impone all'importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione «CE» di conformità

Nel procedimento C-40/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia) con decisione 30 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Syuichi Yonemoto, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ostano all'applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

2) Le disposizioni della detta direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che impongano all'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

- verificare, prima della consegna della macchina all'utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l'uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
- fornire, successivamente alla consegna della macchina all'utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell'ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell'assoggettare l'importatore all'obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.

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GU C 271/7 del 29.10.2005

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